«Libero Pensatore» (sempre)

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

Continua a leggere

Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

Continua a leggere

Pratiche ingannevoli (scorrette) e diamanti poco cristallini: la poca trasparenza informativa mina la credibilità del credito, potendo costituire un’alterazione alla libertà del consenso.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 10969 del 14 novembre 2018, respinge la richiesta di annullamento del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) di “pratica commerciale scorretta”, posta in essere da un istituto bancario per la promozione («un diamante è per sempre») dei diamanti come bene “redditizio” (rifugio: investimento sicuro, affidabile e remunerativo).

Già DE ANDRÉ (“Via del Campo”, 1967), pur in altro contesto, «… dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior», esprimeva un significato “manifesto” sulla poca fiducia da riporre su queste pietre rispetto a ben altri prodotti meno cristallini (perché di questo si parla, della poca “trasparenza” del prodotto finanziario); prodotti meno sofisticati (o simbolici di uno status) ma con effetti vivifici, dotati di un’anima vitale.

Continua a leggere

La parziale trasparenza non assicura il consenso informato: diamanti poco cristallini

La parziale trasparenza non assicura il consenso informato: diamanti poco cristallini

Pratiche ingannevoli (scorrette) e diamanti poco cristallini: la poca trasparenza informativa mina la credibilità del credito, potendo costituire un’alterazione alla libertà del consenso.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 10969 del 14 novembre 2018, respinge la richiesta di annullamento del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) di “pratica commerciale scorretta”, posta in essere da un istituto bancario per la promozione («un diamante è per sempre») dei diamanti come bene “redditizio” (rifugio: investimento sicuro, affidabile e remunerativo).

Già DE ANDRÉ (“Via del Campo”, 1967), pur in altro contesto, «… dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior», esprimeva un significato “manifesto” sulla poca fiducia da riporre su queste pietre rispetto a ben altri prodotti meno cristallini (perché di questo si parla, della poca “trasparenza” del prodotto finanziario); prodotti meno sofisticati (o simbolici di uno status) ma con effetti vivifici, dotati di un’anima vitale.

Continua a leggere

La prima sez. del T.A.R. Campania, Napoli, con l’ordinanza pubblicata il 25 ottobre 2018, n. 1541 censura la condotta di un’Amministrazione locale che pretenderebbe di ricevere una prestazione legale a titolo gratuito.

Il ricorso, previa sospensione dell’efficacia, è teso all’annullamento dell’Avviso di costituzione di un elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa legale del Comune dove la determinazione del compenso non allineava «le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l’onorario è pari a zero».

Giova osservare che le Linee guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nell’indicare le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali precisa che, con riferimento al criterio di «Economicità» (già presente nell’art. 1 della legge n. 241/1990, e che governa l’azione amministrativa), si impone che «prima dell’affidamento dell’incarico» le PA «sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37».

Continua a leggere

Gli avvocati (non) possono lavorare gratis nella P.A.: equo compenso inderogabile

Gli avvocati (non) possono lavorare gratis nella P.A.: equo compenso inderogabile

La prima sez. del T.A.R. Campania, Napoli, con l’ordinanza pubblicata il 25 ottobre 2018, n. 1541 censura la condotta di un’Amministrazione locale che pretenderebbe di ricevere una prestazione legale a titolo gratuito.

Il ricorso, previa sospensione dell’efficacia, è teso all’annullamento dell’Avviso di costituzione di un elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa legale del Comune dove la determinazione del compenso non allineava «le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l’onorario è pari a zero».

Giova osservare che le Linee guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nell’indicare le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali precisa che, con riferimento al criterio di «Economicità» (già presente nell’art. 1 della legge n. 241/1990, e che governa l’azione amministrativa), si impone che «prima dell’affidamento dell’incarico» le PA «sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37».

Continua a leggere

Il T.A.R. Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018, interviene per legittimare il rilascio del numero di conto corrente, dato personale, al fine di assolvere il diritto di accesso generalizzato in relazione all’esercizio di un controllo sulle effettive erogazioni di denaro della P.A.

Un centro studi e ricerche impugna l’autorizzazione all’accesso generalizzato rilasciata da un’Amministrazione (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) a favore di un organizzazione sindacale finalizzata all’acquisizione del numero di conto corrente (coordinate bancarie, o altre forma di pagamento) e dei relativi bonifici per la rendicontazione dell’attività svolta dal cit. soggetto beneficiario di finanziamenti pubblici.

Continua a leggere

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Il T.A.R. Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018, interviene per legittimare il rilascio del numero di conto corrente, dato personale, al fine di assolvere il diritto di accesso generalizzato in relazione all’esercizio di un controllo sulle effettive erogazioni di denaro della P.A.

Un centro studi e ricerche impugna l’autorizzazione all’accesso generalizzato rilasciata da un’Amministrazione (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) a favore di un organizzazione sindacale finalizzata all’acquisizione del numero di conto corrente (coordinate bancarie, o altre forma di pagamento) e dei relativi bonifici per la rendicontazione dell’attività svolta dal cit. soggetto beneficiario di finanziamenti pubblici.

Continua a leggere

Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6129, si pronuncia sulla illegittimità di una convocazione del Consiglio comunale in assenza della regolare notifica al domicilio del consigliere comunale.

Un consigliere comunale ricorre, adducendo – direttamente in Consiglio comunale – di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta consiliare non notificata presso il proprio indirizzo (domicilio eletto).

La mancata convocazione si è riflessa sull’impossibilità di visionare, nei termini, gli atti; quindi, di esercitare il munus pubblico: il ritardo nella consultazione degli atti o la mancata messa a disposizione degli stessi arreca inesorabilmente un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo da una parte, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo dei consiglieri, soprattutto se di minoranza (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 22 marzo 2018, n. 162; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446), dall’altra, di esprimere e manifestare il proprio voto mediante una decisione consapevole (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814).

Continua a leggere

L’errata notifica all’indirizzo del consigliere rende invalida la seduta del consiglio comunale: soluzioni operative con l’indirizzo digitale

L’errata notifica all’indirizzo del consigliere rende invalida la seduta del consiglio comunale: soluzioni operative con l’indirizzo digitale

Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6129, si pronuncia sulla illegittimità di una convocazione del Consiglio comunale in assenza della regolare notifica al domicilio del consigliere comunale.

Un consigliere comunale ricorre, adducendo – direttamente in Consiglio comunale – di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta consiliare non notificata presso il proprio indirizzo (domicilio eletto).

La mancata convocazione si è riflessa sull’impossibilità di visionare, nei termini, gli atti; quindi, di esercitare il munus pubblico: il ritardo nella consultazione degli atti o la mancata messa a disposizione degli stessi arreca inesorabilmente un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo da una parte, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo dei consiglieri, soprattutto se di minoranza (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 22 marzo 2018, n. 162; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446), dall’altra, di esprimere e manifestare il proprio voto mediante una decisione consapevole (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814).

Continua a leggere

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Continua a leggere

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Continua a leggere