La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 giugno 2024 n. 557, riconosce l’accesso ad un esposto, sfociato in un verbale ispettivo, pur in presenza dell’opposizione del segnalante, non ravvisando validi motivi ostativi, ovvero la tutela della riservatezza (dell’anonimato) del suo autore.
Fatto
Una società, che si occupa della coltivazione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, chiedeva di poter accedere alla documentazione di un verbale ispettivo della Polizia Provinciale Ambientale, «ivi compresa la segnalazione/esposto che ha originato l’accertamento».
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