«Libero Pensatore» (sempre)

L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Possibilità di non aggiudicare una gara

Possibilità di non aggiudicare una gara

L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’illecita cura dei morti

L’illecita cura dei morti

Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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Spese senza copertura finanziaria

Spese senza copertura finanziaria

Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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Il passaggio pubblico

Il passaggio pubblico

Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’eccesso improprio di permessi e altri reati

L’eccesso improprio di permessi e altri reati

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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Il partenariato tra Pubbliche Amministrazioni rientra tra i modelli consensuali di collaborazione nell’esercizio organizzativo dell’azione amministrativa, quando l’interesse pubblico coincide, o quanto meno, si sovrappone, consentendo di esercitare il potere in modo semplificato, riducendo la frammentazione delle competenze e la concentrazione dei termini di conclusione del procedimento, giungendo al risultato (senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica)[1].

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Il partenariato tra PPAA

Il partenariato tra PPAA

Il partenariato tra Pubbliche Amministrazioni rientra tra i modelli consensuali di collaborazione nell’esercizio organizzativo dell’azione amministrativa, quando l’interesse pubblico coincide, o quanto meno, si sovrappone, consentendo di esercitare il potere in modo semplificato, riducendo la frammentazione delle competenze e la concentrazione dei termini di conclusione del procedimento, giungendo al risultato (senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica)[1].

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