«Libero Pensatore» (sempre)

I danni prodotti da un’ambiente insalubre collegato al fumo passivo devono essere dimostrati concretamente.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza del 22 agosto 2018, n. 868, stabilisce che all’interno dei luoghi chiusi (alias istituti penitenziari o carceri) non è possibile separare i locali dei fumatori dai non fumatori.

Il ricorso veniva promosso da un dipendente contro il Ministero della Giustizia per la violazione di precisi obblighi del datore di lavoro.

I motivi e le richieste:

  • il risarcimento dei danni alla salute patiti per violazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori;
  • l’assenza di un adeguamento dei luoghi di lavoro mediante installazione di idoneo impianto di aerazione (un obbligo di facere);
  • il mancato esonero dai servizi presso i luoghi di detenzione o la destinazione a servizi da svolgersi al di fuori di tali ambienti, almeno sino all’adeguamento al d.lgs. n. 81/2008 (in punto, art. 237, comma 1, lett. c) a tenore del quale il datore di lavoro «progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale».

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Fumo passivo nella P.A. e tutela risarcitoria.

Fumo passivo nella P.A. e tutela risarcitoria.

I danni prodotti da un’ambiente insalubre collegato al fumo passivo devono essere dimostrati concretamente.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza del 22 agosto 2018, n. 868, stabilisce che all’interno dei luoghi chiusi (alias istituti penitenziari o carceri) non è possibile separare i locali dei fumatori dai non fumatori.

Il ricorso veniva promosso da un dipendente contro il Ministero della Giustizia per la violazione di precisi obblighi del datore di lavoro.

I motivi e le richieste:

  • il risarcimento dei danni alla salute patiti per violazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori;
  • l’assenza di un adeguamento dei luoghi di lavoro mediante installazione di idoneo impianto di aerazione (un obbligo di facere);
  • il mancato esonero dai servizi presso i luoghi di detenzione o la destinazione a servizi da svolgersi al di fuori di tali ambienti, almeno sino all’adeguamento al d.lgs. n. 81/2008 (in punto, art. 237, comma 1, lett. c) a tenore del quale il datore di lavoro «progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale».

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È illegittimo vietare il consumo di cibo portato da casa nei locali adibiti a refezione scolastica e durante tale servizio.

La controversia oggetto di intervento della quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, nella sua essenzialità affronta una questione che un tempo costituiva la normalità: consumare in classe il mangiare portato da casa, senza beneficiare del pasto fornito dalla scuola.

Il ricorso vede come parte appellante un’Amministrazione locale contro un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari che si erano opposti alle determinazioni del Consiglio comunale che prevedeva l’obbligatorietà – per tutti gli alunni senza alcuna distinzione – del servizio di ristorazione scolastica, mentre nulla diceva sul consumo di merende in orario scolastico (che pure risulta essere un piccolo pasto).

Le determinazioni consiliari di istituzione e regolamentazione del servizio di refezione scolastica, oltre a imporre un limite alla libertà di mangiare come meglio ritenevano opportuno i genitori (la cura dei propri figli comprende l’educazione alimentare, si tratta della tutela dei c.d. diritti sociali alla salute, all’assistenza, all’istruzione), disponeva un precetto a favore dell’appaltatore del servizio sull’uso esclusivo dei beni pubblici: nei locali in cui si svolgeva la refezione scolastica era inibito il consumo di cibi diversi da quelli forniti dall’operatore economico.

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Libero panino in libera scuola.

Libero panino in libera scuola.

È illegittimo vietare il consumo di cibo portato da casa nei locali adibiti a refezione scolastica e durante tale servizio.

La controversia oggetto di intervento della quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, nella sua essenzialità affronta una questione che un tempo costituiva la normalità: consumare in classe il mangiare portato da casa, senza beneficiare del pasto fornito dalla scuola.

Il ricorso vede come parte appellante un’Amministrazione locale contro un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari che si erano opposti alle determinazioni del Consiglio comunale che prevedeva l’obbligatorietà – per tutti gli alunni senza alcuna distinzione – del servizio di ristorazione scolastica, mentre nulla diceva sul consumo di merende in orario scolastico (che pure risulta essere un piccolo pasto).

Le determinazioni consiliari di istituzione e regolamentazione del servizio di refezione scolastica, oltre a imporre un limite alla libertà di mangiare come meglio ritenevano opportuno i genitori (la cura dei propri figli comprende l’educazione alimentare, si tratta della tutela dei c.d. diritti sociali alla salute, all’assistenza, all’istruzione), disponeva un precetto a favore dell’appaltatore del servizio sull’uso esclusivo dei beni pubblici: nei locali in cui si svolgeva la refezione scolastica era inibito il consumo di cibi diversi da quelli forniti dall’operatore economico.

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Il conflitto di interessi e la mancata condivisione del legale impedisce il rimborso della spese legali.

All’apertura di un procedimento penale il dipendente coinvolto dovrà segnalare prontamente il fatto all’Amministrazione di appartenenza, senza procedere, in via assolutamente autonoma e senza mai interpellare e/o condividere la sua scelta processuale con l’Amministrazione, compreso a processo terminato, qualora non interpellata l’Amministrazione, provveda all’accettazione di una pronuncia di intervenuta prescrizione e di prestare, così facendo, acquiescenza a quanto deciso in sentenza, senza rilevare che il giudizio non si è svolto nel merito, ovvero non si sono accertati i fatti e le responsabilità.

Si può, in principio, rilevare che l’accettazione, senza alcuna contestazione, da parte del dipendente della pronuncia del Tribunale penale di prima istanza, riconosce in modo espresso la piena soddisfazione degli esiti processuali, delineando – a chiare lettere – di non aver rinunciato alla prescrizione, consentendo alla sentenza di passare in giudicato, rendendola, pertanto, in alcun modo contestabile, e, come tale, preclusivo di ogni diverso accertamento da parte del giudice civile, in sede contenziosa per il ristoro delle spese legali rivendicate dal dipendente al diniego dell’Amministrazione.

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Prescrizione e rimborso spese legali

Prescrizione e rimborso spese legali

Il conflitto di interessi e la mancata condivisione del legale impedisce il rimborso della spese legali.

All’apertura di un procedimento penale il dipendente coinvolto dovrà segnalare prontamente il fatto all’Amministrazione di appartenenza, senza procedere, in via assolutamente autonoma e senza mai interpellare e/o condividere la sua scelta processuale con l’Amministrazione, compreso a processo terminato, qualora non interpellata l’Amministrazione, provveda all’accettazione di una pronuncia di intervenuta prescrizione e di prestare, così facendo, acquiescenza a quanto deciso in sentenza, senza rilevare che il giudizio non si è svolto nel merito, ovvero non si sono accertati i fatti e le responsabilità.

Si può, in principio, rilevare che l’accettazione, senza alcuna contestazione, da parte del dipendente della pronuncia del Tribunale penale di prima istanza, riconosce in modo espresso la piena soddisfazione degli esiti processuali, delineando – a chiare lettere – di non aver rinunciato alla prescrizione, consentendo alla sentenza di passare in giudicato, rendendola, pertanto, in alcun modo contestabile, e, come tale, preclusivo di ogni diverso accertamento da parte del giudice civile, in sede contenziosa per il ristoro delle spese legali rivendicate dal dipendente al diniego dell’Amministrazione.

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Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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Riflessioni di fine estate

La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).

Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.

La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.

Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.

Cosa buona e giusta.

Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).

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Corruzione o semplice malcostume

Corruzione o semplice malcostume

Riflessioni di fine estate

La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).

Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.

La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.

Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.

Cosa buona e giusta.

Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).

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