«Libero Pensatore» (sempre)

Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Conflitto di interessi e nomina nuova Commissione concorsuale

Conflitto di interessi e nomina nuova Commissione concorsuale

Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Il “conflitto di interessi” in ambito pubblico è il substrato sociale, prima che giuridico, che permea e/o invade la condotta umana, alterandone la visione “neutra” e orientandone l’azione a vantaggio di una situazione personale, diretta o indiretta, consapevole o incosciente, precostituendo il risultato finale della commistione di contrapposti (in conflitto, appunto) valori, quello generale di “buon andamento e imparzialità”, quello utilitaristico della sfera individuale, in antitesi con i valori di “eguaglianza” e “democrazia” posti tra i “principi fondamentali” dalla Costituzione Italiana.

È noto che la presenza del conflitto di interessi, nel procedimento amministrativo, prescinde dall’esito – più o meno positivo – della decisione assunta, non involgendo la correttezza dell’operato del soggetto in conflitto di interessi, poiché l’analisi si ferma nella fase antecedente allo svolgersi del processo decisionale, prescindendo dall’esercizio della discrezionalità amministrativa o dal suo prodotto provvedimentale.

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Rapporti di parentela e conflitto di interessi

Rapporti di parentela e conflitto di interessi

Il “conflitto di interessi” in ambito pubblico è il substrato sociale, prima che giuridico, che permea e/o invade la condotta umana, alterandone la visione “neutra” e orientandone l’azione a vantaggio di una situazione personale, diretta o indiretta, consapevole o incosciente, precostituendo il risultato finale della commistione di contrapposti (in conflitto, appunto) valori, quello generale di “buon andamento e imparzialità”, quello utilitaristico della sfera individuale, in antitesi con i valori di “eguaglianza” e “democrazia” posti tra i “principi fondamentali” dalla Costituzione Italiana.

È noto che la presenza del conflitto di interessi, nel procedimento amministrativo, prescinde dall’esito – più o meno positivo – della decisione assunta, non involgendo la correttezza dell’operato del soggetto in conflitto di interessi, poiché l’analisi si ferma nella fase antecedente allo svolgersi del processo decisionale, prescindendo dall’esercizio della discrezionalità amministrativa o dal suo prodotto provvedimentale.

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Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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Nozione di pubblica amministrazione

Nozione di pubblica amministrazione

Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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Inconferibilità e incompatibilità

Inconferibilità e incompatibilità

inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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Accesso civico (FOIA)

Accesso civico (FOIA)

FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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