Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,
Diritto di accesso in materia ambientale
Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,