«Libero Pensatore» (sempre)

La disciplina dei servizi pubblici locali è una materia in continua evoluzione nel tentativo (del Legislatore) di garantire la concorrenza (e l’apertura del mercato) e assicurare standard di qualità delle prestazioni erogate, differenziando gli operatori (imprenditori o società) in funzione del perseguimento di un interesse economico o di una finalità collettiva.

Con il passare degli anni si è cercato di distinguere gli affidamenti con gara da quelli diretti (riformando l’art.113 del Tuel), imponendo delle limitazioni per tutti i soggetti che beneficiavano di diritti di esclusiva rispetto a coloro che entravano nel marcato, creando una ulteriore separazione tra le società di servizi e quelle strumentali alle esigenze dell’amministrazione procedente, giungendo ad impedire sia la costituzione di nuove partecipate che il mantenimento di quote azionarie.

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Società partecipate strumentali e di servizi

La disciplina dei servizi pubblici locali è una materia in continua evoluzione nel tentativo (del Legislatore) di garantire la concorrenza (e l’apertura del mercato) e assicurare standard di qualità delle prestazioni erogate, differenziando gli operatori (imprenditori o società) in funzione del perseguimento di un interesse economico o di una finalità collettiva.

Con il passare degli anni si è cercato di distinguere gli affidamenti con gara da quelli diretti (riformando l’art.113 del Tuel), imponendo delle limitazioni per tutti i soggetti che beneficiavano di diritti di esclusiva rispetto a coloro che entravano nel marcato, creando una ulteriore separazione tra le società di servizi e quelle strumentali alle esigenze dell’amministrazione procedente, giungendo ad impedire sia la costituzione di nuove partecipate che il mantenimento di quote azionarie.

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La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n.826 del 16 marzo 2010, ha affrontato la delicata materia delle riprese audio-visive a seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri che si sono visti negare le registrazione (ergo pubblicità dei lavori consiliari) di una seduta consiliare da parte del Presidente del Consiglio (sulla base dei poteri conferiti dalla legge).

Le argomentazioni dei consiglieri

Le richieste addotte a fondamento del ricorso richiamavano:

a.            il concetto di “trasparenza” dell’attività amministrativa, e in particolare quella attinente ai “rapporti politici” disciplinati dal Titolo IV, della Costituzione (ex artt. 48 – 54 Cost.) secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina e onore”, dovendo sostenere che ogni limitazione del diritto di informazione strumentale alla partecipazione, ingiustificatamente (in quanto non sorretto da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente prevalenti), costituisce grave violazione del dovere di disciplina;

b.            in assenza di un regolamento dispositivo sulla questione varrebbero i principi generali dell’ordinamento, secondo cui vanno trattati in seduta segreta gli argomenti posti all’o.d.g., riguardanti specificatamente persone individuate o facilmente individuabili (cioè, quando si tratta questioni di natura personale e la decisione dipenda dalla valutazione discrezionale che di esso siano chiamati a dare i componenti dell’organo collegiale mentre la seduta dovrebbe tornare ad essere pubblica quando il tema attenga a profili d’interesse pubblico, anche se riferibili a soggetti ben individuati, si evidenzia);

c.            la video-riproduzione dovrebbe essere consentita in assenza di espressi divieti, atteso che è consentito/lecito tutto ciò che non è vietato;

d.            non esisterebbe una tutela dell’immagine del singolo consigliere quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (rectius di interesse pubblico), pur interessando direttamente la posizione personale d’un soggetto individuato o facilmente individuabile;

e.            il consigliere esercitando la funzione assegnatagli dalla legge diventerebbe personaggio “pubblico”, per cui il normale diritto alla c.d. privacy resta attenuato, essendo cedevole rispetto al concorrente diritto del cittadino di essere informato dell’attività dei consiglieri eletti;

f.             la funzione del Presidente della seduta (Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale) sarebbe quella di assicurarne il regolare e pacifico svolgimento dei lavori (ex art.39 del Dec. Lgs. 267 del 2000) che non verrebbe compromesso dalle dalla ripresa e registrazione.

g.            l’unico scopo della ripresa-registrazione sarebbe quello di assicurare la documentazione della seduta, all’unico fine di informarne i cittadini, con formale impegno degli operatori (di cui dovranno essere indicate le complete generalità) di non servirsi del materiale raccolto per fini di lucro e/o di vantaggio economico, sia personale che del gruppo d’appartenenza;

h.           un divieto potrebbe argomentarsi solo in presenza di una seduta segreta

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Videoriprese del consiglio comunale: si può fare!

La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n.826 del 16 marzo 2010, ha affrontato la delicata materia delle riprese audio-visive a seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri che si sono visti negare le registrazione (ergo pubblicità dei lavori consiliari) di una seduta consiliare da parte del Presidente del Consiglio (sulla base dei poteri conferiti dalla legge).

Le argomentazioni dei consiglieri

Le richieste addotte a fondamento del ricorso richiamavano:

a.            il concetto di “trasparenza” dell’attività amministrativa, e in particolare quella attinente ai “rapporti politici” disciplinati dal Titolo IV, della Costituzione (ex artt. 48 – 54 Cost.) secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina e onore”, dovendo sostenere che ogni limitazione del diritto di informazione strumentale alla partecipazione, ingiustificatamente (in quanto non sorretto da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente prevalenti), costituisce grave violazione del dovere di disciplina;

b.            in assenza di un regolamento dispositivo sulla questione varrebbero i principi generali dell’ordinamento, secondo cui vanno trattati in seduta segreta gli argomenti posti all’o.d.g., riguardanti specificatamente persone individuate o facilmente individuabili (cioè, quando si tratta questioni di natura personale e la decisione dipenda dalla valutazione discrezionale che di esso siano chiamati a dare i componenti dell’organo collegiale mentre la seduta dovrebbe tornare ad essere pubblica quando il tema attenga a profili d’interesse pubblico, anche se riferibili a soggetti ben individuati, si evidenzia);

c.            la video-riproduzione dovrebbe essere consentita in assenza di espressi divieti, atteso che è consentito/lecito tutto ciò che non è vietato;

d.            non esisterebbe una tutela dell’immagine del singolo consigliere quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (rectius di interesse pubblico), pur interessando direttamente la posizione personale d’un soggetto individuato o facilmente individuabile;

e.            il consigliere esercitando la funzione assegnatagli dalla legge diventerebbe personaggio “pubblico”, per cui il normale diritto alla c.d. privacy resta attenuato, essendo cedevole rispetto al concorrente diritto del cittadino di essere informato dell’attività dei consiglieri eletti;

f.             la funzione del Presidente della seduta (Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale) sarebbe quella di assicurarne il regolare e pacifico svolgimento dei lavori (ex art.39 del Dec. Lgs. 267 del 2000) che non verrebbe compromesso dalle dalla ripresa e registrazione.

g.            l’unico scopo della ripresa-registrazione sarebbe quello di assicurare la documentazione della seduta, all’unico fine di informarne i cittadini, con formale impegno degli operatori (di cui dovranno essere indicate le complete generalità) di non servirsi del materiale raccolto per fini di lucro e/o di vantaggio economico, sia personale che del gruppo d’appartenenza;

h.           un divieto potrebbe argomentarsi solo in presenza di una seduta segreta

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