«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 30 Agosto, 2015

Commissioni concorso e conflitto di interessi

Commissioni concorso e conflitto di interessi

PadovaLa trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.

Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.
Su questo ultimo aspetto, che è correlato con l’ulteriore segnato profilo di illegittimità, il Tribunale vuole rimarcare che la nomina ex post rispetto ai termini di presentazione delle domande risponde all’esigenza di “trasparenza” e di “buona amministrazione”, a presidio dei principi di legalità onde evitare possibili collusioni tra commissari e concorrenti, al pari di quanto avviene nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
La conseguenza logica e giuridica impone la regola di diritto della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della Commissione concorsuale: la violazione di tale regola vizia radicalmente la procedura: in presenza di una nomina avvenuta ex ante alla presentazione delle domande gli atti posti in essere dalla Commissione concorsuale sono illegittimi.
Chiarite le regole procedurali, si passa alla valutazione sulla sussistenza o meno di un “conflitto di interesse” tra un candidato e un membro della Commissione di reclutamento, a prescindere dall’entità economica dei rapporti intercorsi.
La Commissione d’esame deve, infatti, porsi in una posizione non di mera imparzialità, ma di terzietà rispetto ai concorrenti, e tale posizione potrebbe essere incisa dell’esistenza di rapporti di collaborazione tra i suoi componenti e i candidati, ove si dimostri che le relazioni intercorse non sono propriamente riconducibile a quelle mere e normali dinamiche relazionali docente – allievo.
Tali relazioni vengono comprovate “agevolmente” dagli atti concorsuali (curriculum vitae), accertando che tra un componente e un candidato sono firmati in qualità di co-autori “ben 54 articoli su 77 complessivi pubblicati su riveste nazionali e internazionali e in 4 su 5 reviews su riveste internazionali… ciò che colpisce è, tuttavia, il fatto che, nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate… ovvero quelle che la medesima ha “offerto” in valutazione… risultano co-autrici in ben 16 lavori su 20 complessivi”.
Il Collegio giudicante ammette che tale circostanza pare in grado di compromettere la serenità e obiettività di giudizio, a dimostrazione che l’intensità del rapporto fa sorgere il comprovato “sospetto” che il candidato sia stato giudicato, non in base al risultato della prova del concorso, ma in virtù delle conoscenze personali acquisite dalla partecipazione in qualità di coautore, con un membro della Commissione d’esame, di lavori scientifici.