La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 6 luglio 2020, n. 7704 (estensore Marotta) consolida un orientamento sulla legittimazione all’accesso delle organizzazione sindacali a beneficio dei propri iscritti.
L’organizzazione sindacale tra i propri scopi statutari coinvolge indubbiamente la tutela degli interessi degli associati, ossia della categoria di riferimento, innestando una piena legittimazione a ricorrere in relazione all’esistenza di una posizione soggettiva qualificata: la legittimazione attiva consiste, infatti, nell’affermata titolarità di tale posizione giuridica in capo al sindacato, individuando l’interesse al ricorso che risiede nella possibilità di ottenere un vantaggio attinente ad uno specifico bene della vita, che rientra tra i propri scopi (come si vedrà)[1].
Si può affermare, la legittimazione funzionale alla cura degli interessi dei propri associati, costituendo un effettivo e non occasionale impegno a loro favore, in relazione all’esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come compito istituzionale dell’organizzazione, e dalla rispondenza del paventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell’attività concreta esercitata[2].
In via estesa, sussiste il diritto di una organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione[3].
Di converso, il diniego può essere manifestato qualora la richiesta di accesso non specifichi il rapporto e/o la connessione tra la richiesta dei documenti con la posizione dei lavoratori che l’organizzazione sindacale difende, ovvero non sia specificato quale sia il collegamento tra la posizione soggettiva dei lavoratori ed i documenti la cui ostensione viene domandata[4].
Tanto premesso, il giudice si esprime sul silenzio serbato da un’Amministrazione pubblica sulla richiesta di accedere al «Documento di Valutazione dei Rischi» del personale impiegato, da parte di un organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (c.d. accesso documentale) e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 del 25 settembre 2019 (c.d. accesso civico generalizzato).
A motivazione della richiesta (l’organizzazione sindacale) evidenzia l’aver contestato all’Amministrazione «la presenza di due letti di degenza lungo il corridoio della predetta Unità organizzativa e di averne richiesto la rimozione immediata, al fine di evitare la illegittima ostruzione delle uscite di emergenza».
Segue la decisione di accoglimento:
- annullamento del silenzio diniego formatosi per effetto della inerzia dell’Amministrazione intimata sulla istanza di accesso;
- ordine all’Amministrazione di consentire, alla organizzazione sindacale ricorrente, l’accesso;
- condanna alle spese di giudizio.
La motivazione può essere così riassunta:
- piena legittimazione dell’organizzazione sindacale alla presentazione dell’istanza di accesso, «essendo essa funzionale alla tutela degli interessi della categoria professionale da essa rappresentata»;
- in materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori («è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza»), deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, ex 28 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- l’istanza di accesso «è diretta a verificare se il posizionamento dei posti letto nel corridoio, in prossimità delle uscite di emergenza… sia conforme al Documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro» (non, quindi, un interesse emulativo ma diretto, concreto e attuale).
Si ricava il principio di diritto che ammette l’istanza di accesso delle organizzazioni sindacali se funzionale alla tutela dei lavoratori rappresentati, disponendo l’illegittimità del silenzio diniego formatosi per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione intimata (la condanna alle spese risulta un indice significativo generalmente correlato ad un orientamento consolidato).
[1] L’istanza di accesso trova fondamento nell’esigenza di acquisire i documenti richiesti per tutelare un interesse proprio del sindacato e difendere adeguatamente la categoria rappresentata, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 settembre 2016, n. 1846.
[2] È indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150.
[3] Cons. Stato, sez. III, 23 ottobre 2014, n. 5236; sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5511; sez. III 4 maggio 2012, n. 2559.
[4] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 3 marzo 2017, n. 3124.