Le clausole della lex specialis non possono prevedere condizioni impossibili addebitabili all’operatore economico in caso di ritardo (non) imputabile dell’offerta.
La quinta sezione Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 17 ottobre 2018, interviene confermando i principi enunciati, dichiarando la nullità di una condizione di gara (prevista nel disciplinare) posta dall’Amministrazione appaltante (caso di specie, Azienda sanitaria) di esonero di responsabilità – a causa di “forza maggiore” – anche nel caso di fatto addebitabile alla stessa.
La sentenza richiama le stazioni appaltanti dall’inserimento di clausole escludenti, limitative della partecipazione, non previste espressamente da norme di legge, ritenendo che la responsabilità di un affidatario di un servizio (il corriere) non possa inficiare l’aspettativa dell’operatore economico (offerente) del corretto adempimento della prestazione del vettore con il deposito, nei termini previsti dalle condizioni di gara, del plico al protocollo della stazione appaltante.
Dalle circostanze documentali è stato provato che la consegna del plico al vettore/corriere è avvenuta molti giorni prima della scadenza del deposito al protocollo dell’offerta, confidando che tale servizio di consegna, generalmente opera nell’arco di 24 ore, la mancata consegna risulta un evento di “forza maggiore”, estraneo alla sfera di responsabilità dell’operatore economico offerente, non potendo, pertanto, l’Amministrazione escludere l’offerta tardiva per tali circostanze.
(estratto, Esonero da forza maggiore e motivi di esclusione dalla gara, Lexitalia.it, 23 ottobre 2018, n. 10).