Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.
Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio (estensibile a tutti gli atti inerenti la materia “governo del territorio”) l’interesse pubblico all’annullamento si presenta ex se senza la necessità di un forte apparato motivazionale: il rilascio del provvedimento fondato su presupposti non veritieri inficia l’intero iter sin dall’origine e obbliga l’Amministrazione ad un’attività vincolata nell’an quanto nei modi di esercizio, dovendo emendare il provvedimento contrastante con la disciplina giuridica dettata dal procedimento concessorio/autorizzatorio.
A maggior ragione nei titoli edilizi ove l’Amministrazione opera ponendo al centro delle decisioni le risultanze dell’istruttoria amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (cd. esercizio della discrezionalità tecnica), e in un mercato di semplificazioni degli interventi edilizi, secondo il modulo procedimentale delle cd. liberalizzazioni, le dichiarazioni (sostitutive) assumono un ruolo determinante in merito al formarsi del provvedimento e ai connessi poteri di controllo: la verifica della documentazione non veritiera corrompe e coinvolge l’intera procedura.
Nell’ipotesi di mutamento da parte del privato della rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del titolo edilizio, dolosa e decisiva ai fini del rilascio del medesimo, tale circostanza è idonea da sola a giustificare l’annullamento dell’atto; invero, in tale evenienza l’interesse pubblico, che è in re ipsa, non deve essere comparato con il sacrificio imposto al privato, giacché questo, trovando origine in un comportamento illecito dallo stesso consapevolmente posto in essere, è ab origine cedevole nei confronti del pubblico interesse.
Non è irrilevante notare che occorre una specifica comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato solo nel caso in cui l’annullamento – in via di autotutela – del titolo edilizio discenda da errori di valutazione dovuti all’Amministrazione pubblica, mentre detta comparazione non occorre invece quando l’annullamento sia derivato da comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l’Amministrazione ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo.
Sicché una volta che l’Amministrazione abbia conseguito la certezza della non veridicità di quanto dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, senza alcuna possibilità di valutare gli interessi convolti, dovendo operare in modo del tutto vincolato senza margini di discrezionalità.
L’esercizio di un potere di autotutela in materia edilizia non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico nel caso in cui il rilascio del titolo invalido debba correlarsi ad imprecisioni progettuali addebitabili al privato richiedente, e gli effetti indicati dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, recando disposizioni di carattere generale, è applicabile non solo alle procedure di in materia edilizia, ma ad ogni provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dal quale siano derivati benefici.
La non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione.
(ESTRATTO, Annullamento d’ufficio e autotutela doverosa in ambito edilizio, L’Ufficio Tecnico, 2017, n. 3)