«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 28 Novembre, 2014

Il nuovo governo dell’area vasta


 

La legge si preoccupa poi di sanzionare la violazione delle disposizioni sulla quota di lista. In tale ipotesi, infatti, l’equilibrio di genere (che andrà a regime e sarà operativo dopo i primi cinque anni dell’entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215), dovrà essere garantito dall’ufficio elettorale cui spetta il potere riduttivo dei candidati del sesso più rappresentato (il cui limite massimo di rappresentatività è pari al 60 per cento, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Questo carattere cogente della rappresentanza di entrambi i sessi in percentuali stabilite viene rimarcata anche in sede di proclamazione degli eletti quando si stabilisce che a parità di cifra individuale ponderata è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

È evidente, pertanto, l’immediata percettività delle norme in materia di pari opportunità che comporta una riserva ai soggetti appartenenti ad un genere con l’obbligo di rappresentanza di entrambi i sessi in misura predeterminata; il fatto che un sesso non possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei posti comporta la determinazione in via astratta di una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità può dirsi violato.

 

(Estratto, Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n.56, 2014)