«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 1 Giugno, 2022

Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi[1].

Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza.

Il giudice di prime cure ritiene il ricorso fondato sulle seguenti motivazioni:

  • l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nello stabilire che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54»;
  • la conseguenza immediata porta alla conclusione che le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del TUEL, che prevedevano la competenza all’adozione di atti di gestione da parte di un organo di governo (rectius Sindaco), devono essere riferite expressis verbis al dirigente;
  • l’ulteriore profilo giuridico comporta il venir meno delle previsioni dell’articolo 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) che assegna(va) al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (norma da coordinarsi con il vigente e successivo sistema ordinamentale che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, in aderenza con i principi di cui all’a 4, Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, del d.lgs. n. 165/2001);
  • orientamento che trova precedenti[2] dai quali si postula ricompresa nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al Sindaco, trattandosi di atti che per un verso, non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico -amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso, non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, confermando la loro natura tipicamente gestoria ed esecutiva;
  • una c.d. riserva di amministrazione, appartenente alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, specie ove mancano i presupposti della “contingibilità” e “urgenza”, fuori dal perimetro extra ordinem che caratterizza il potere di ordinanza del Sindaco in assenza di strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare tali situazioni atipiche[3];
  • di converso, la competenza del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione potrebbe ritenersi giustificata (ragioni non ricorrenti nel caso di specie) solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TUEL[4].

La sentenza espone in modo chiaro i poteri dirigenziali di natura gestionale di competenza degli organi tecnici, privando ogni determinazione da parte degli organi elettivi, ossia del Sindaco in materia di viabilità in assenza dei presupposti di “urgenza” e “contingibilità”, ovvero in quei casi dove il ritardo nell’adozione del provvedimento possa aggravare la situazione di pericolo concreto e immediato[5].

In effetti, vi è la necessità di coordinare le norme del TUEL con la disciplina normativa sopraggiunta, visto che (ad esempio) il comma 3 dell’art. 192, Divieto di abbandono, del d.lgs. n. 152/2006 conferisce al Sindaco il potere di provvedere al recupero/smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza di rendere illegittima un’ordinanza dirigenziale (viziata per incompetenza), in quanto la norma speciale è sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, prevalendo su quest’ultima[6].

[1] Vedi, LUCCA, Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione nell’Ordinamento Italiano, Rivista della Corte dei Conti, 1998, n. 2, ove si rilevava, tra l’altro, che gli obiettivi strategici del potere (politico) trovano i propri confini con la limitazione del rapporto discrezionalità, come linea di tendenza organizzativa, e il tramonto del binomio “autorità – libertà”.

[2] Cfr. TAR Veneto, sez. I, sentenza n. 494/2013; TAR Valle d’Aosta, sentenza 17 novembre 2015, n. 92; Cons. Stato, sez. V, n. 5191/2015.

[3] Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco sono ammissibili al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti affrontabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all’impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario previsti dall’ordinamento, TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 maggio 2021, n. 2989. Tali requisiti non ricorrono di conseguenza quando le PA possono adottare i rimedi di carattere ordinario, Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490.

[4] Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13885/2010; TAR Campania, Napoli sez. I, sentenza n. 8874/2009.

[5] La giurisprudenza è concorde nell’affermare come, affinché il Sindaco possa legittimamente ricorrere a tale strumento, sia comunque indispensabile la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente, Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 490/2002, Cons. Stato, sez. V, sentenze n. 868/2010 e n. 5361/2012.

[6] TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 aprile 2022, n. 137, idem Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781.