«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 17 Febbraio, 2023

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

In questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l’interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di “agevolazioni” che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l’attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l’interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all’associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell’Amministrazione.

In effetti, la legge n. 241/1990, all’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, oltre alla disciplina richiamata con riferimento al convenzionamento, alla co – progettazione o co – programmazione (ex artt. 55 ss. del Codice del Terzo Settore), consente la «concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» ai soggetti (le associazioni) che non perseguano scopi di lucro per l’esercizio di attività di pubblica utilità[1], al punto da poter concedere beni in uso gratuito (comodato) per le finalità perseguite[2]:

  • nel rispetto della compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere con la situazione economica dell’Ente;
  • evidenziandone le ragioni che consentono di ritenere recessivo l’interesse all’ordinaria fruttuosità del bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici, ritenuti prioritari dal Comune;
  • previa l’attivazione di una procedura selettiva di natura comparativa, ispirata ai princìpi generali di pubblicità, trasparenza e d’imparzialità (serve una disciplina regolamentare);
  • con una motivazione sulla scelta del soggetto individuato, anche sulla base delle relative proposte progettuali;
  • accertata l’assenza in concreto del perseguimento di scopi di lucro o di altre fonti di contribuzione pubblica;
  • con l’onere della pubblicazione, ex 26 del D.Lgs. n. 33/2013[3].

Inoltre, sulle modalità di erogazione di contributi, quali ad esempio l’assegnazione di spazi per attività o per la sede dell’associazione, il D.M. del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 72 del 31 marzo 2021, di adozione delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore[4], dopo aver qualificato il perimetro, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, della categoria normativa di «Ente del Terzo settore» (ETS), quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ha stabilito che il bene, oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell’avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina, dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

Il fine è quello di rendere note le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell’eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato), compreso il c.d. valore d’uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d’uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale[5], serve proprio a individuare l’utilità economica indiretta, ossia il quantum del contributo erogato (specie nelle ipotesi di co-progettazione), dovendo sempre tenere presente che ogni assegnazione esige una regola di trasparenza (rectius legittimità) che postula criteri oggettivi, predeterminati e pubblici per individuare l’assegnatario o il beneficiario[6], oltre all’attività di verifica ex post sulla documentazione prodotta (c.d. rendicontazione), anche con riferimento al fine[7]

Pare giusto rammentare che i contributi non presentano una controprestazione a carico del destinatario[8] e non sono corrispettivi avendo natura di liberalità[9].

Alla luce delle coordinate esegetiche e normative, la regolamentazione dell’istituzione del registro delle associazioni consente di valorizzare tutte le forme libere di associazionismo, creando un canale diretto di partecipazione e sostegno, in piena libertà e trasparenza: valori fondamentali dell’agire pubblico[10].

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Sommario

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 4

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO.. 4

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 4

ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO.. 5

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 6

ART. 5 – RINNOVO.. 7

ART. 6 – CANCELLAZIONE. 7

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO E VIGILANZA. 7

TITOLO II – FORME DI SOSTEGNO.. 7

ART. 8 – DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE. 7

ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO.. 8

ART. 10 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO. 8

ART. 11 – RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO.. 8

ART. 12 – CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO. 9

ART. 13 – RENDICONTAZIONE. 9

ART. 14 – DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO.. 9

ART. 15 – CONCESSIONI DIVERSE. 10

ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZO.. 10

ART. 17 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI 10

ART. 18 – AGEVOLAZIONI 10

TITOLO III – PARTECIPAZIONE. 11

ART. 19 – GRUPPI DI LAVORO.. 11

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 11

ART. 20 – ABROGAZIONI 11

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE. 11

 

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

  1. Il Comune di …, in coerenza con l’art. 118, ultimo comma della Costituzione[11], l’art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)[12] e dell’art. … dello Statuto Comunale, valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro.
  2. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, solidaristico e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale; promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile; favorisce il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione del territorio e del patrimonio in ambito culturale, turistico, paesaggistico, ambientale, storico, artistico nelle sue più late definizioni.
  3. Il Comune riconosce pertanto il fondamentale patrimonio costituito dall’associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo della propria realtà, favorendo l’attività di differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio, nel reciproco rispetto di autonomia, nonché di quelle (con sede fuori del territorio comunale) che prestano la loro attività a favore della Comunità locale.

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

  1. Il Comune istituisce il “Registro comunale delle libere forme associative”, di seguito denominato semplicemente “Registro”.
  2. Hanno diritto di essere iscritte al Registro le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
  • le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
  • le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
  • le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
  • le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD arl) iscritte al CONI;
  • altre forme Associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgano attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
  1. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
  2. assistenza sociale e sanitaria;
  3. cultura;
  4. impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
  5. ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
  6. sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;
  7. combattentistica e d’arma.
  8. Ad ogni libera forma associativa è consentita l’iscrizione ad una o più sezioni tematiche (massimo …). L’indicazione dell’area tematica dev’essere espressa al momento della richiesta di iscrizione al Registro ed i settori di attività indicati devono risultare nell’Atto costitutivo o nello Statuto.
  9. La gestione e tenuta del Registro è affidata ad uno o più Responsabili di Area, in relazioni alle sezioni tematiche, individuato/i dal Sindaco.
  10. Il Sindaco, con proprio atto, potrà in relazione alle mutate condizioni ed esigenze della Comunità locale integrare l’elenco delle sezioni tematiche.
  11. In ogni caso, qualora l’interesse perseguito non possa essere inserito in una delle sezioni individuate ma ugualmente aderente alle finalità regolamentari, in attesa delle determinazioni sindacali, viene costituita una sezione dedicata.
  12. Il Registro contiene i seguenti dati minimi: sezione, numero e data di iscrizione, denominazione, sede (anagrafica), telefono, indirizzo sito web.

ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

  1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative di cui all’art. 2 che abbiano i seguenti requisiti:
  2. In caso di iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono:
  • essere anche espressione della Comunità locale: avere sede nel territorio comunale, oppure essere operanti in ambito comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
  • essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti: avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta o agli associati o a tutta la Comunità locale; avere collaborato con l’Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un’iniziativa sul territorio comunale nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un’apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell’attività svolta e dei periodi di riferimento.

  1. In caso di non iscrizione al RUNTS:
  • perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi, nonché alla disciplina Comunitaria;
  • essere espressione della Comunità locale: avere sede e/o essere operanti e/o a beneficio nel/del territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
  • essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
  • perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero all’interno delle indicazioni dei precedenti articoli, e non avere finalità di lucro;
  • essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto;
  • essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti:
  1. avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta agli associati o a tutta la Comunità locale;
  2. avere collaborato con l’Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un’iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un’apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell’attività svolta e dei periodi di riferimento.

  1. Non possono essere iscritti al registro:
  • i partiti e/o i movimenti politici;
  • le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
  • le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl);
  • i soggetti che tra gli scopi statutari perseguono intenti sovversivi, contro l’unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;
  • coloro che hanno un numero di iscritti inferiore a …% residenti nel Comune.

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

  1. L’iscrizione al Registro va richiesta al Comune su modulo, allo scopo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell’associazione o da persona dallo stesso delegata, inviata all’Ufficio Protocollo del Comune in modalità digitale.
  2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  • copia dello Statuto da cui risultino lo scopo e l’assenza di finalità di lucro;
  • copia dell’Atto costitutivo;
  • l’organigramma con relative responsabilità associative;
  • l’elenco dei soci o degli aderenti con indicazione del Comune di residenza;
  • relazione dell’attività svolta negli ultimi dodici mesi;
  • certificazione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA;
  • documentazione che attesti l’eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, provinciali, regionali (ad esempio RUNTS, CONI, );
  • programma indicativo degli interventi che la forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell’iscrizione al Registro (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all’ambito di intervento dell’associazione stessa;
  • autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali e indicazione di un indirizzo e – mail per la ricezione di comunicazioni e/o informazioni.
  1. Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
  2. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno (il Registro è aperto).
  3. Il Responsabile individuato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede all’iscrizione nel Registro attribuendo un numero e dandone comunicazione al richiedente via e – mail.
  4. Qualora la domanda e/o la documentazione non fossero complete, il predetto termine di 30 giorni è sospeso attraverso una richiesta di integrazione della documentazione. Tale integrazione dovrà comunque pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; scaduto il termine la richiesta si intende archiviata senza ulteriori formalità e/o comunicazioni. Il termine riprende a decorrere dopo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della documentazione integrativa o dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato.
  5. Il Responsabile individuato in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata, salvo soccorso istruttorio.
  6. Il provvedimento di diniego è impugnabile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
  7. L’iscrizione al Registro ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

ART. 5 – RINNOVO

  1. Entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta di rinnovo, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari, nonché di avere regolarmente svolto con continuità attività negli ultimi tre anni. Nel caso non sia possibile dimostrare i tre anni di attività, si dovrà provvedere ad una nuova iscrizione in presenza di tutti i requisiti come previsti del presente Regolamento[13].
  2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
  3. Le associazioni che all’entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al Registro esistente, restano iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione.

ART. 6 – CANCELLAZIONE

  1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene su richiesta del legale rappresentante o d’ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti o in caso di mancato rinnovo.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO E VIGILANZA

  1. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale del Comune a cura del Responsabile individuato, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali.
  2. La Giunta Comunale si riserva il potere di vigilanza, compreso il potere di inibizione, sulla tenuta del Registro.

TITOLO II – FORME DI SOSTEGNO

ART. 8 – DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE

  1. L’iscrizione al Registro è condizione:
  • preferenziale per l’accesso alle strutture ed ai servizi municipali, nonché il patrocinio secondo l’apposito Regolamento;
  • necessaria per:
  1. fruire dei benefici economici, da ricomprendere la sede dell’associazione a titolo gratuito;
  2. per ricevere al proprio indirizzo e – mail gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale relativi a questioni attinenti agli obiettivi della forma associativa, gli atti e le deliberazioni che riguardano le stesse materie o altra informazione di interesse;
  3. per avere diritto di presentare proposte al Sindaco inerenti alla propria sezione tematica.

ART. 9 – FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

  1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:
  2. erogazione di contributi in denaro o in spazi o in esenzioni su progetto;
  3. fornitura di prestazioni e/o servizi;
  4. concessione in uso gratuito della sede;
  5. concessioni in uso a tariffe agevolate, o in esenzione, di strutture, luoghi, spazi, piazze, strumenti ed attrezzature comunali in relazione alle attività rivolte agli iscritti e/o alla popolazione del Comune.
  6. La misura dei contributi da erogare, o le altre forme di sostegno o esenzione tariffarie, sono deliberate dalla Giunta Municipale in relazione alla tipologia di Associazione e/o sezione del Registro, su istruttoria del Responsabile individuato, secondo le linee programmatiche e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.
  7. L’entità del contributo per singola Associazione viene erogato con atto del Responsabile a seguito di avviso pubblico, in relazione alle linee guida e/o indicazioni e/o criteri generali della Giunta comunale, rapportato all’interesse pubblico, all’importanza dell’iniziativa e dell’attività, alla tradizione e all’attinenza con le finalità proprie dell’Amministrazione, al numero di iscritti.
  8. La Giunta Municipale si riserva la facoltà di aderire a singole iniziative proposte dai soggetti iscritti al Registro in relazione alla realizzazione di condivisi eventi e/o manifestazioni e/o iniziative di interesse generale per la Comunità locale o per il “ritorno” a beneficio del proprio territorio.

ART. 10 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

  1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
  2. Il contributo può essere concesso per la complessiva attività annua, escludendo che possa essere erogato per singola iniziativa già in essa ricompresa, anche con riferimento alle diverse sezioni del Registro;
  3. l’attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
  4. l’ammontare del contributo non potrà superare il …% della spesa ammessa a finanziamento relativa all’attività svolta e comunque nel rispetto della disponibilità del bilancio comunale;
  5. criteri stabiliti dalla Giunta comunale in relazione alla finalità del contributo e assegnati con apposito avviso pubblico.
  6. Per l’assegnazione di spazi e strutture sarà considerato criterio prioritario l’effettuazione di attività di pubblico interesse e/o di servizi di pubblica utilità e/o rivolte alle categorie fragili e/o co-progettazione.

ART. 11 – RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

  1. I soggetti iscritti nel Registro che richiedono la concessione dei sostegni di cui ai precedenti articoli, devono indicare (se non già forniti i dati e/o le informazioni), nella domanda indirizzata al Sindaco, datata e sottoscritta:
  2. generalità complete del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
  3. IVA e C.F. della forma associativa e sede;
  4. denominazione o ragione sociale e natura giuridica della forma associativa;
  5. progetto dell’iniziativa da cui si rilevano le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l’attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità, i parametri di verifica dello stesso;
  6. tipo ed entità del contributo richiesto;
  7. persistenza dei requisiti di iscrizione al registro comunale;
  8. impegno a presentare prima dell’erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione di cui all’art. 13;
  9. l’indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti o previsti o concessi per la stessa attività;
  10. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria.

ART. 12 – CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO.

  1. Le domande per la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce il contributo o altra data definita dalla Giunta comunale.
  2. La concessione del contributo avverrà a seguito di istruttoria del Responsabile individuato, previo avviso pubblico.
  3. Per i contributi in denaro è possibile prevedere un acconto fino ad un massimo del …% del contributo concesso, nei casi si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio delle iniziative.
  4. Non possono essere erogati contributi a consuntivo, ossia dopo la realizzazione dell’iniziativa e non preventivamente autorizzata.

ART. 13 – RENDICONTAZIONE

  1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o referente contenente:
  2. una relazione esplicativa dello svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
  3. la rendicontazione completa delle spese per l’iniziativa ammessa a contributo;
  4. la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
  5. La presentazione della rendicontazione costituisce presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro … giorni dalla conclusione dell’attività, fa venire meno il diritto all’erogazione del contributo e comporta l’archiviazione della pratica, senza ulteriori formalità.
  6. Nel caso di sostegno concesso, con anticipazione, la libera forma associativa dovrà presentare al Responsabile individuato:
  • entro … giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull’attività svolta;
  • entro … giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, una relazione sull’attività svolta nell’anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo alla forma associativa dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
  1. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso un sostegno economico, il richiedente deve allegare alla rendicontazione tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute quietanziate nei casi previsti dalla Legge.
  2. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso alle spese, senza assunzione di responsabilità, anche verso terzi. In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi o domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.
  3. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva le facoltà di verifica e controllo, anche ai sensi del DPR n. 445/2000.

ART. 14 – DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

  1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
  • non sia stata realizzata l’iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo, ovvero nei termini indicati dal richiedente;
  • non sia stato presentato il rendiconto o la relazione nel termine prescritto;
  • sia sostanzialmente modificato il programma o il progetto ed il preventivo dell’iniziativa senza avere prima ottenuto l’autorizzazione da parte del Responsabile individuato.
  1. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell’iniziativa ammessa a contributo, non sarà riconosciuta alcuna spesa eventualmente già sostenuta ed il Responsabile individuato provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
  2. Qualora l’iscritto decada dal diritto per almeno … volte, viene cancellato di diritto dal Registro e potrà fare nuova richiesta di iscrizione dopo almeno … anni dalla cancellazione.

ART. 15 – CONCESSIONI DIVERSE

  1. La domanda per la concessione in uso di locali e spazi dovrà essere in carta semplice ed indirizzata al Sindaco; nella stessa dovrà essere dichiarata l’iscrizione all’albo comunale e firmata dal legale rappresentante o delegato della forma associativa.
  2. La domanda va presentata almeno … giorni prima dell’iniziativa.
  3. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, la domanda va presentata almeno … giorni prima dell’inizio della manifestazione.
  4. All’atto di richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti per Legge o dalla disciplina comunale o regionale o di settore.

ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZO

  1. L’assegnazione in concessione o comodato d’uso della sede potrà avvenire solo con la consegna delle chiavi da parte del Responsabile individuato e alle condizioni d’uso previste nell’atto di assegnazione e nel rispetto delle norme generali di pulizia e sicurezza; in ogni caso con divieto:
  • di introdurre materiali infiammabili;
  • di afflusso di pubblico oltre i limiti della capienza stabiliti;
  • di utilizzare impropriamente o indebitamente lo spazio o per un uso non conforme;
  1. Dal momento della consegna delle chiavi l’assegnatario è individuato come responsabile a tutti gli effetti dei danni arrecati al locale ed a terzi, per usi illegittimi ed impropri del locale o dello spazio o per l’inosservanza delle norme vigenti o delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento.
  2. È comunque fatto obbligo all’assegnatario di provvedere al buon uso della sede, delle strutture e degli spazi con diligenza, osservare e fare osservare le norme di comportamento e le prescrizioni dell’Amministrazione, pena la decadenza dell’assegnazione.
  3. La durata dell’assegnazione non potrà superare gli anni … (inserire un termine massimo).

ART. 17 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

  1. È facoltà del Responsabile individuato sospendere l’efficacia o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione di spazi in presenza di un interesse pubblico prevalente, o per altra ragione di legittimo impedimento, previa comunicazione di avvio del procedimento, salvo i casi di urgenza.
  2. Il provvedimento dovrà essere motivato e comunicato all’assegnatario dei beni.

ART. 18 – AGEVOLAZIONI

  1. Per gli iscritti al Registro Comunale sono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale.
  2. In particolare:
  3. la concessione di sale gratuitamente;
  4. la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel caso di attività organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale secondo la normativa e regolamenti vigenti;
  5. la concessione temporanea di occupazione di spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro secondo la normativa e regolamenti vigenti, anche in esenzione di tributi.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

ART. 19 – GRUPPI DI LAVORO

  1. Allo scopo di favorire la reale partecipazione ed il coinvolgimento delle forme associative, è facoltà dell’Amministrazione istituire i gruppi di lavoro per ogni area di intervento, con atto del Sindaco.
  2. Ogni gruppo di lavoro raggruppa i rappresentanti delle forme associative di area e ha tra le finalità:
  • la determinazione di eventuali obiettivi comuni da perseguire;
  • la programmazione di collaborazione tra forme associative e tra queste e l’Amministrazione Comunale;
  • la discussione di problemi specifici di reciproco interesse;
  • l’elaborazione di proposte e programmi;
  • l’esame e l’elaborazione di proposte in ordine agli interventi dell’Amministrazione per il sostegno dell’attività delle forme associative.
  1. I gruppi di lavoro, presieduti a turno da un rappresentante delle forme associative, sono aperti a tutti e si riuniscono su richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente per sezione o materia, senza formalità, per argomenti di volta in volta definiti.
  2. Gli iscritti al Registro delle sezioni a scadenza periodica saranno convocati o informati sulle iniziative dell’Amministrazione afferenti alle iniziative degli iscritti al Registro.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – ABROGAZIONI

  1. Il presente Regolamento abroga, dalla data di entrata in vigore, il precedente approvato con delibera di C.C. n. … del …

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall’art. … dello Statuto Comunale, ossia il … giorno dalla data di esecutività della delibera di approvazione[14].

 

SCHEMI DI MODULI DIGITALI NON AVENTI NATURA REGOLAMENTARE MA ISTRUTTORIA

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Al Sindaco (oppure, al Responsabile della tenuta del Registro comunale delle libere forme associative)

Indirizzo e – mail/pec …

Comune di …

La/Il sottoscritto/a …, legale rappresentante o referente della libera forma associativa … (indicare la denominazione ed eventualmente sigla dell’associazione), con sede a …, in via … n. …, tel./cell. …, C.F … e Partita IVA …, e-mail/pec …, sito web

CHIEDE

Avendone i requisiti, l’iscrizione al Registro di cui all’oggetto e l’inserimento a una o più delle seguenti sezioni tematiche:

  1. assistenza sociale e sanitaria;
  2. cultura;
  3. impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
  4. ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
  5. sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;
  6. combattentistica e d’arma;
  7. altra … (indicare).

A tale proposito specifica che:

  1. l’oggetto e le finalità della forma associativa sono … (descrizione);
  2. l’anno di inizio attività nel territorio comunale decorre dal …;
  3. il numero dei soci e/o partecipanti e/o aderenti ammonta a … (il riferimento è alla data della richiesta);
  4. le attività interessate a svolgere in collaborazione con l’Amministrazione sono … (indicare);
  5. autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di aver preso piena cognizione e conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Allega la seguente documentazione:

  1. copia dello Statuto da cui risultano lo scopo e l’assenza di finalità di lucro;
  2. copia dell’Atto costitutivo;
  3. l’organigramma con relative responsabilità associative;
  4. l’elenco dei soci o degli aderenti con indicazione del Comune di residenza;
  5. relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno;
  6. numero di iscrizione al registro regionale o nazionale, se posseduto;
  7. programma indicativo degli interventi che la libera forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell’iscrizione al Registro con particolare riferimento alle finalità e all’ambito di intervento;
  8. altro, con riferimento ad attività senza fine di lucro (a pagamento).

Luogo e data …

Firma digitale del Legale rappresentante o referente

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONFERMA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Al Sindaco (oppure, al Responsabile della tenuta del Registro comunale delle libere forme associative)

Indirizzo e – mail/pec …

Comune di …

La/Il sottoscritto/a …, legale rappresentante o referente della libera forma associativa … (indicare la denominazione ed eventualmente sigla dell’associazione), con sede a …, in via … n. …, tel./cell. …, C.F … e Partita IVA …, e-mail/pec …, sito web …

CHIEDE

il rinnovo dell’iscrizione al Registro comunale delle libere forme associative.

DICHIARA CHE

□ la documentazione in possesso del Comune NON ha subito alcuna modifica.

IN ALTERNATIVA

□ vi sono state le seguenti modificazioni rispetto alla documentazione in possesso del Comune: … (elencare), ed allo scopo allega … (indicare documenti).

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di aver preso piena cognizione e conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Luogo e data …

Firma digitale del Legale rappresentante o referente

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Al Sindaco (oppure, al Responsabile della tenuta del Registro comunale delle libere forme associative)

Indirizzo e – mail/pec …

Comune di …

La/Il sottoscritto/a …, legale rappresentante o referente della libera forma associativa … iscritta al Registro comunale delle libere forme associative

CHIEDE

in relazione alla determinazione degli organi rappresentativi … (indicare, ad es. assemblea, consiglio) la cancellazione dal registro.

Allega copia del verbale di Assemblea, o altro atto, che ha adottato la scelta della cancellazione.

Luogo e data …

Firma digitale del Legale rappresentante o referente

 

SCHEMA MININO DI INFORMATIVA, AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Vi informiamo che i dati personali in possesso del Comune saranno trattati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico di gestione di informazioni sulle associazioni operanti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Vi comunichiamo che il conferimento dei dati personali del Legale Rappresentante e/o Referente e/o Delegato è obbligatorio e finalizzato all’iscrizione dell’associazione al Registro comunale delle libere forme associative, nonché alle facoltà previste nel Regolamento comunale di istituzione del Registro, consultabile nel sito del Comune al seguente indirizzo della sez. di Amministrazione Trasparente (inserire collegamento, link).

Qualora tali informazioni non venissero conferite non sarà possibile iscrivere o mantenere iscritta l’associazione al cit. Registro.

La pubblicazione dei dati personali limitata al Legale Rappresentante o referente sul sito internet comunale è effettuata previa esplicita prestazione di consenso da parte dell’interessato; qualora l’interessato non presti il consenso tali informazioni non saranno pubblicate.

I dati saranno conservati presso le piattaforme del Comune per le finalità indicate.

Decorsi … anni dalla data di cancellazione dal Registro i dati personali forniti non saranno più conservati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona … (nome e cognome), Sindaco, con sede a … (indicare Comune), in via/piazza … n. …, e – mail protocollo …, centralino …

Il Responsabile protezione dei dati (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati personali, RPD) è individuato nella persona … (indicare anagrafica completa, P.IVA, via…, CAP …, Comune …, pec …).

Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona … (nome e cognome), Responsabile della tenuta del Registro.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento formulando apposita istanza allo stesso rivolta.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito istituzionale alla sez. … (inserire link) e del Garante per la protezione dei dati.

 

(Pubblicato, maggiolicultura.it, 5 febbraio 2023)

[1] Tale norma, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, e, in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 7845/2019 e n. 1552/2015.

[2] Cfr. Corte Conti, sez. contr. Puglia, deliberazione 21 luglio 2022, n. 106; sez. contr. Emilia – Romagna, deliberazione 28 luglio 2021, n. 130.

[3] Rilevando che la concessione di beni, secondo le indicazioni del PNA 2019, rientra all’interno dell’area delle autorizzazioni e concessioni come area di rischio generale, per tutte le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell’art. 1, comma 16, legge n. 190/2012: la delibera ANAC n. 468/2021, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013), ha chiarito che le Amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici. La pubblicazione è dovuta non solo per le sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche per qualsiasi tipologia di vantaggio economico.

[4] Cfr. ANAC, Linee Guida n. 17, Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, delibera n. 382 del 27 luglio 2022, riferita alle attività delle stazioni appaltanti che intendono operare al di fuori degli strumenti indicati dal Codice del Terzo Settore, «infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso»: il documento «si concentra sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici».

[5] La concessione di un bene pubblico conferisce al concessionario di un bene pubblico un vantaggio economico, le Amministrazioni/Enti tenute/i ad applicare le disposizioni del d.lgs. 33/2013, dovendo assoggettare il procedimento di concessione agli obblighi dell’art. 26, comma 1, traducendosi nell’assicurare la trasparenza dei criteri e delle modalità di assegnazione del bene, nonché degli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi che riguardano la concessione dello stesso bene, anche a titolo gratuito. Sono invece esclusi dalla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, i singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo, fermo il diritto di accesso civico generalizzato a detti provvedimenti, ai sensi degli artt. 5, commi 2 e 5 bis del d.lgs. 33/2013, ANAC, Atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022 in materia di concessioni di beni demaniali, delibera n. 396 del 6 settembre 2022. La mancata fase pubblicistica dell’avviso a cui attenersi nell’an e nel quantum dell’elargizione è fonte di responsabilità amministrativa – contabile, Corte conti, sez. giur. Molise, 4 febbraio 2022, n. 4.

[6] Vedi, Cons. Stato, Ad. Generale, 28 settembre 1995, n. 95.

[7] Vedi, LUCCA, Rapporto di servizio nell’illecita erogazione contributi e riparto di giurisdizione, mauriziolucca.com, 25 maggio 2019.

[8] L’erogazione senza una controprestazione verso l’Amministrazione concedente, è subordinata alla predeterminazione, da parte della stessa, di criteri e modalità di erogazione nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, a cui dovrà attenersi dandone atto nei singoli provvedimenti, Corte conti, sez. contr. Lombardia, n. 282/2021/PAR e n.146/2019/PAR; sez. contr. Veneto, n. 260/2016/PAR; sez. contr. Valle d’Aosta, n.18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319.

[9] Cfr. Agenzia Entrate, Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, Oggetto: Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi; Agenzia Entrate, Risposta n. 586/2021, Oggetto: Applicazione ritenuta su contributi – articolo 28, comma 2, del d.p.r. n. 600 del 1973; Agenzia Entrate, Risposta n. 375/2021, Oggetto: IVA – Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, ove si riferisce che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disposte ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, «la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo». Illuminante è la risposta ad un interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023, ove si chiarisce che «Anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici possono assumere rilevanza, ai fini IVA, se corrisposte a fronte di un’obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, infatti, i contributi costituiscono la controprestazione (rectius, il corrispettivo) dell’attività svolta dal soggetto beneficiario. In assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell’ente/soggetto erogante, invece, le medesime somme costituiscono “cessioni che hanno per oggetto denaro”, fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del d.P.R n. 633 del 1972 (c.d. contributi a fondo perduto)».

[10] Si rinvia, LUCCA, La trasparenza nell’erogazione di contributi pubblici, ildirittoamministrativo.it, 15 maggio 2019, n. 5.

[11] Ultimo comma dell’art. 118, Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il Codice del Terzo Settore delinea un canale di amministrazione condivisa tra soggetti pubblici ed enti del Terzo Settore, al di fuori delle mere logiche del mercato e fondato sui pilastri della co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato: tale modello non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico, TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 2 agosto 2022, n. 10886.

[12] Ove «è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

[13] Si tratta di un termine (tre anni) ragionevole di permanenza, così come nei casi di accreditamento delle strutture convenzionate, dove le verifiche vengono effettuate a scadenze prestabilite allo scopo di accertare la permanenza dei titoli e la qualità del servizio erogato, in nome e per conto dell’Amministrazione, rispondendo ad esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 31 gennaio 2023, n. 311.

[14] Il TAR Lazio, Roma, sez. II ter, con la sentenza 11 marzo 2020, n. 3179, interviene per chiarire gli effetti della decorrenza del potere regolamentare in assenza di una norma Statutaria di riferimento: opera l’art. 10 delle preleggi.