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Articolo Pubblicato il 12 Settembre, 2024

La decadenza del consigliere assenteista silente

La decadenza del consigliere assenteista silente

Si può ammettere la decadenza del consigliere comunale assenteista motivata dal mancato esercizio del munus publicum), un’assenza alla partecipazione delle sedute dell’organo consiliare, sintomo normativamente previsto che, a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, può portare alla cessazione della carica per una protratta inerzia ingiustificata al proprio dovere di garantire da una parte, la funzionalità del Consiglio, dall’altra parte (a volte ritenuta secondaria), l’esercizio del mandato in rappresentanza dei cittadini elettori[1].

Donde, piena legittimità alla decadenza di fronte a reiterate assenze ingiustificate (una sorta di sanzione alla mancata diligenza), anche nel caso di ritardata impugnazione della stessa, ossia della deliberazione del Consiglio comunale, che a seguito dell’iter di contestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Consiglio comunale, ne contesta e ne attesta (dichiara) l’assenza priva di motivazione, dove il termine d’impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli effetti prodotti dall’atto.

Il pronunciamento

La sez. I Reggio Calabria, del TAR Calabria, con la sentenza 9 settembre 2024, n. 561, approda a tali conclusioni ritenendo tardivo, dunque, irricevibile il ricorso giurisdizionale proposto da un consigliere comunale, avverso la delibera del Consiglio comunale che lo ha dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate a tre sedute, nel caso in cui i termini di impugnazione (sessanta giorni) siano decorsi inutilmente: una protratta assenza silente.

L’assenza, in contraddittorio con il Consiglio, veniva giustificata:

  • per inderogabili esigenze di lavoro;
  • riunione sindacale;
  • gravi motivi familiari.

Ciò nonostante, le argomentazioni a difesa dell’assenza, venivano ritenute non accoglibili (alias non fondate) dal Consiglio comunale che dichiarava il consigliere comunale decaduto dalla carica, con relativa surroga.

Il Collegio “sentenzia” il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile (per l’impugnazione della surroga)[2], secondo la seguente motivazione: la lesione, ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, della posizione soggettiva della parte ricorrente si consolidava («all’evidenza concretizzata») nella deliberazione di decadenza, dove la presenza del consigliere ricorrente e votante ne attestava – con la partecipazione alla seduta segreta – la piena conoscenza della lesività, specie ove si consideri che l’atto veniva dichiarato contestualmente ed immediatamente esecutivo: produttivo di effetti immediati nella sfera giuridica del destinatario (presente in aula), restando così irrilevante, ai fini del termine a quo, il momento della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

In effetti, se in tutti i casi in cui una norma di legge o di regolamento sancisca l’obbligo di pubblicare in un apposito albo un provvedimento, senza necessità di una sua notificazione individuale sul soggetto immediatamente inciso e questa non sia stata comunque in concreto effettuata il termine per proporre l’azione di annullamento, di cui al menzionato art. 29 c.p.a, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della prevista pubblicazione, mentre quando il soggetto risulta presente non può non ritenersi fondata la conoscenza lesiva dall’atto, essendo il consigliere presente al momento della votazione (percependone l’effetto diretto).

In questo senso, con riferimento all’impugnazione delle delibere giuntali e consiliari, dalla generalità dei soggetti potenzialmente interessati, deve distinguersi la posizione specifica dei componenti la giunta o dei consiglieri comunali, i quali possono venire a conoscenza della delibera approvata, e della quale si dolgono, indipendentemente dalla sua pubblicazione, per essere stati presenti alla seduta nel corso della quale la stessa è stata approvata.

La conseguenza ovvia profila due aspetti alternativi in capo al singolo consigliere comunale[3]:

  • la presenza alla votazione: il termine di decadenza decorre dalla data della seduta, avendo avuto modo di conoscerne il contenuto e, quindi, capire esattamente la portata lesiva, per nulla incidendo il successivo termine legato alla pubblicazione sull’albo;
  • l’assenza alla votazione: di contro, solo con la pubblicazione dell’atto il consigliere ha modo di apprezzare la potenzialità lesiva dell’atto adottato[4].

Sintesi

La sentenza conferma un orientamento consolidato su diversi temi non ancora compresi nel loro dato fattuale e sostanziale:

  • le assenze devono essere sempre giustificate;
  • la presenza alla seduta (verbalizzata) radica la comprensione del contenuto deliberativo, sicché si esigerebbe una minima perizia che consenta una consapevole partecipazione alla discussione e votazione;
  • l’atto dichiarato immeditatamente esecutivo, ai sensi del comma 4, dell’art. 134, Esecutività delle delibere, del TUEL, significa che risulta normativamente immediatamente eseguibile: gli effetti decorrono dall’approvazione non dalla pubblicazione (senza attendere l’efficacia)[5], per l’esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti.

[1] Vedi, LUCCA, La legittima decadenza del consigliere assenteista, lentepubblica.it, 17 luglio 2023.

[2] Nel processo amministrativo, la mancata impugnazione degli atti presupposti, immediatamente lesivi in quanto a essi è da ricondurre in concreto l’effetto lesivo, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto solo avverso gli atti consequenziali, TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 gennaio 2024, n. 47; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 13 gennaio 2021, n. 465.

[3] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 aprile 2022, n. 2445.

[4] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5105; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 982; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 novembre 2008, n. 579.

[5] Cfr. Ministero dell’Interno, Territorio e autonomie locali, Deliberazioni comunali dichiarate immediatamente eseguibili. – Quesito, 9 aprile 2009, ove si annota che la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto: con la dichiarazione di immediata esecutività, viene rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell’atto (ovvero, della sua temporanea inefficacia – o meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione).