La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).
La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].
I motivi del ricorso
Nel ricorso, risultato infondato (con condanna alle spese), si contestava le modalità (omessa) di valutazione dei candidati (c.d. medaglioni, ossia schede riassuntive dei profili attitudinali) e della stesura dei titoli.
Il sistema di valutazione
Il Tribunale osserva in primis che l’utilizzo dei c.d. “medaglioni” sia solo una delle modalità, non vincolante, di rappresentazione del curriculum dei candidati, sostituibile con alternative forme di conoscenza del percorso professionale dei soggetti scrutinandi, come di fatto seguito dall’organo di valutazione, riversando il vizio in una contestazione formalistica, così come i rapporti interni tra i loro componenti, ovvero l’utilizzo della presenza da remoto mediante videoconferenza.
La partecipazione del terzo
Sulla partecipazione alla seduta Consiliare di nomina della presenza di un terzo, con funzioni di assistenza giuridica ai suoi componenti, non inficia la validità delle operazioni e della decisione, come accade nell’ipotesi in cui un collegio perfetto deliberi con la partecipazione di un estraneo: la mera assistenza non è esclusa quando il soggetto estraneo non intervenga fattivamente ai lavori e voti sull’ordine del giorno (peraltro, una diversa posizione dovrebbe essere avvallata dall’onere probatorio).
I criteri di valutazione e la motivazione
Con riferimento alla doglianza sulla mancata previa specificazione di criteri predeterminati ed oggettivi che potessero consentire di attribuire il punteggio discrezionale, il Tribunale si limita a richiamare un proprio precedente[2] dove è stato ritenuto corretto l’autovincolo operato dal Consiglio nel rinvio mobile ai criteri ed agli elementi di valutazione in un atto di regolamentazione delle procedure di nomina.
La conseguenza porta alla piena legittimità dell’operato motivazionale del giudizio («il proprio voto discrezionale») fondato su indici di professionalità preventivamente contemplati dalla cit. disposizione, come corroborati dalle risultanze istruttorie.
Vi è poi aggiunto che la motivazione, sulla scelta comparativa, sia stata correttamente esercitata: gli atti del procedimento offrono elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione conclusiva adottata[3].
Giova rammentare che l’obbligo di cui all’art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi violato solo quando nemmeno sulla base degli atti del procedimento sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’Autorità e, quindi, le ragioni sottostanti alla determinazione finale assunta[4].
Infatti, la delibera ha reso la motivazione in modo esaustivo, dando conto del percorso logico sotteso alla scelta del nominato, scelta fondata sull’analisi puntuale del percorso professionale (riportato in modo esplicito):
- dalla documentazione istruttoria;
- dall’esito delle audizioni;
- dalla prevalenza del punteggio attribuito per le attività svolte.
Non si tratta sicuramente di una motivazione implicita, quanto dell’espressione conclusiva di una serie di parametri di valutazione riscontrati e riscontrabili di fatto, che espongono in chiaro le ragioni del provvedimento adottato, anche con riferimento all’intera carriera professionale (ben oltre l’ultimo quinquennio): lo sorreggono, anche con riferimento alla comparazione tra i candidati.
Su questo fronte, si argomenta l’assenza di un deficit motivazionale:
- «trattandosi di scelta ampiamente discrezionale, coperta da scrutinio segreto ma assistita da una motivazione unica, comune a tutti i componenti… l’onere di motivazione risulta indubbiamente alleggerito, esonerando l’organo di autogoverno dall’obbligo di fornire indicazioni più specifiche circa le ragioni delle preferenze espresse»;
- «i provvedimenti di nomina dei magistrati in sede di procedura comparativa non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, in cui vengano analiticamente raffrontati i curricula professionali dei candidati, dovendo il giudizio di comparazione essere complessivo ed evidenziare i profili di prevalenza presi in considerazione in relazione all’obiettivo funzionale perseguito»[5];
- l’esternazione di una prevalenza tra più candidati operata da ogni singolo componente, non inficia poi il giudizio complessivo unitario, quando tale processo sia verificabile nella sua essenzialità dei singoli profili (quello dei partecipanti alla nomina) di valutazione dei requisiti: una valutazione ponderata che assolve l’onere motivazionale, avendo parametrato le posizioni di ogni candidato[6].
(pubblicato, lentepubblica.it., 13 dicembre 2022)
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 agosto 2021, n. 9413.
[3] Cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2020, n. 3853; sez. III, 10 maggio 2021, n. 3654; sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4889; 27 marzo 2021, n. 3385; 24 marzo 2021, n. 2502.
[4] Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 6 dicembre 2022, n. 15.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 5068/2017; Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 875; 6 agosto 2014, n. 4206; 28 maggio 2012, n. 3157; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 3 ottobre 2016, n. 10017.
[6] TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 6599/2008, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6181, riguardante la copertura di un posto presso una Sezione giurisdizionale centrale di appello, e Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2289, sull’incarico di Procuratore generale aggiunto.