L’attività di difesa legale in giudizio, la quale, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili, quale alla difesa ex art. 24 della Cost., presenta delle peculiarità, come il requisito della fiduciarietà del rapporto tra legale e parte assistita, che impongono un trattamento a livello normativo differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti professionali (si pensi all’incarico professionale di progettazione o di redazione di uno strumento urbanistico ove il requisito della fiduciarietà è mancante o, comunque, non ha una valenza caratterizzata del rapporto che è, invece, imperniato soprattutto sul possesso di determinate competenze tecniche).
La qualità di professionista legale risulta il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti, esprimendo – questa specialità – in una specifica attitudine del rapporto negoziale che si riflette nelle relazioni tra i clienti e i professionisti legali, potendo scegliere l’interessato il proprio difensore sulla base dell’intuitu personae, che presuppone una generica fiducia, come riflesso delle qualità da essi normalmente possedute.
L’incarico legale si perfeziona, quindi, anche senza un formale conferimento di incarico tra l’Amministrazione e il legale in presenza di un mandato (procura alla lite), dovendo affermare che il contratto di patrocinio in forma scritta può essere, infatti, perfezionato, da un lato, con il rilascio della cit. procura e, dall’altro, con la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore: la procura apposta in calce ad un ricorso (ancorché il mandato difensivo sia privo di data) perfeziona l’affidamento, essendovi una incorporazione di due atti in un medesimo contesto documentale, implicando necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro (ex art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità).
La sez. II Catania del TAR Sicilia con la sentenza 3 gennaio 2022 n. 6, interviene sull’individuazione del giudice competente qualora tra P.A. (caso di specie, Ente autonomo regionale) e legale insorga una controversia sulla determinazione della parcella, rilevando che trattasi di posizioni non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo devolute alla cognizione del Giudice ordinario.
Si conferma la giurisdizione del G.O. per le controversie relative ad un qualsiasi atto – a prescindere dal nomen utilizzato (annullamento, revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullità contrattuale) con il quale la stazione appaltante pubblica si ritiri ex post da un contratto già stipulato, ovvero quando siamo in presenza dell’esercizio di un potere negoziale in esecuzione di un contratto già perfezionato, passando dal diritto amministrativo (nella fase di scelta del contraente) al diritto civile, relativo ai rapporti del contenuto contrattuale, dove le parti sono poste in condizioni di parità.
Il precipitato porta, altresì, a rilevare che le contestazioni in ordine all’onorario del professionista sono di competenza del G.O., anche in presenza dell’inerzia nella liquidazione, atteso che non concerne una sua posizione di interesse legittimo: l’assunto silenzio della P.A. sulla istanza volta ad ottenere il pagamento delle competenze professionali per avere patrocinato concerne un rapporto di prestazione d’opera professionale, che è a regime privatistico e non pubblicistico.
(estratto, Transazione della parcella nei servizi legali, LexItalia.it, n. 2, 14 febbraio 2022)