Due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268) e del Presidente aggiunto della stessa (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267) operate dal Csm per carenza di motivazione nell’apprezzamento comparativo (in prospettiva funzionale) dei curricula.
L’argomento presenta un certo interesse sotto il profilo procedimentale ed istruttorio, oltre a segnare un acceso dibattito pubblico (e non solo)[1], essendo riferito ad organi di vertice della magistratura (si tratta di incarichi rientranti fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006).
La questione si concentra sulla necessità di dare un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva in ordine alle caratteristiche dell’incarico da conferire, al fine di dare piena fondatezza nella scelta (ex art. 3 della legge n. 241/1990): nel nostro ordinamento nessun potere, per quanto supportato da amplissima discrezionalità (con la esclusione dei c.d. “atti politici”, liberi nel fine) può essere esercitato omettendo di dare contezza (seppur generica e succinta, quanto maggiore è il quantum di discrezionalità attribuito) dei presupposti in base al quale si è giunti ad una data soluzione[2].
In termini diversi, qualora si intenda dare la prevalenza di un candidato (quello prescelto) su altri candidati, è necessario offrire in chiaro tutti gli elementi giustificativi, ossia garantire l’onere della particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva, nell’ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi): per modo che ne sia evidenziata e dimostrata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore attitudine generale o il particolare merito[3].
Il Csm, organo di rilievo costituzionale, è titolare – ai fini del conferimento degli incarichi direttivi – di un’ampia discrezionalità, il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che sconfini nella valutazione di opportunità, convenienza o condivisibilità della scelta[4].
Da queste premesse di inquadramento, il giudice di seconde cure (con ragioni in parti coincidenti nella sostanza in entrambe le sentenze) si sofferma sul provvedimento conclusivo di nomina che acclarato «l’eccellente profilo di merito di entrambi i candidati», esprime un giudizio di prevalenza ai fini dell’individuazione.
Tale modalità redazionale della motivazione (lacunosa) viene ritenuta (nel contesto dei profili riportati nel ricorso) «irragionevole e gravemente carente» sulla valutazione degli indicatori: l’oggettiva consistenza dei dati curriculari avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alle conclusioni raggiunte.
In breve, l’individuazione avrebbe richiesto una più precisa ed esauriente latitudine delle ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro, sotto i diversi profili di analisi dei requisiti posseduti nell’ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) per modo che ne sia evidenziata e giustificata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore attitudine generale o il particolare merito (da una parte, di una minore anzianità all’interno della Cassazione, venticinque anni contro i cinque, e di un numero minore di sentenze depositate, dall’altra, di minore esperienza quantitativo-temporale non colmabile con quella di componente del Csm, di una minore anzianità quale Presidente di Sezione e di una ridotta partecipazione nelle Sezioni Unite).
Si comprende che mancano le spiegazioni delle ragioni sull’utilizzo della discrezionalità valutativa nell’apprezzamento dell’uno o dell’altro profilo curriculare stante la compromissione del relativo sostrato motivazionale, con conseguente annullamento della delibera di nomina e la facoltà di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l’annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri (cosa di fatto avvenuta).
I pronunciamenti, anche se riferiti ad atti che la giurisprudenza colloca nel novero degli atti di alta amministrazione rientrante in una species del più ampio genus degli atti amministrativi, esigono comunque che la scelta cade sul soggetto ritenuto più adatto a ricoprire una certa carica, in vista del rispetto di obiettivi essenzialmente programmatici attraverso un processo valutativo capace di dimostrare rispetto ad altri, magari con maggiori titoli/requisiti: il discrimine della prevalenza.
Si deve contemperare una motivazione rafforzata[5] nel bilanciamento del peso dei curricula in modo che si possa dimostrare la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale.
La motivazione nelle nomine, specie tra soggetti aventi i titoli richiesti per ricoprire un determinato incarico mediante selezione comparativa (ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000), deve assolvere all’obbligo di rendere comunque trasparente ed imparziale la scelta (deve recare l’esternazione del percorso logico-giuridico) posta in essere dalla P.A., specie ove i parametri siano predeterminati e le valutazioni siano discrezionali, come del resto non potrebbe essere altrimenti.
ex art. 21 Cost.
Rimane qualche perplessità di fondo e non solo (visto l’eloquenza del caso), se una nomina di una carica così rilevante per la Nazione, dichiarata illegittima dal massimo organo di Giustizia Amministrativa viene, con la riedizione del potere, riconfermata: se così fosse, come così è, il principio andrebbe e va esteso alla collettività di tutte le nomine, e sarebbe alquanto difficile scriverne le motivazioni qualora fosse negato, (citazione linguistica dalla Bibbia, Pv. 20, 10: pondus et pondus, mensura et mensura, utrumque abominabile apud Deum).
E l’intera vicenda riflette lo stato attuale delle cose (il caos totale dei diritti e l’eccellenza delle discriminazioni): obblighi imposti al di fuori di ogni principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) e misure di contenimento dei movimenti del tutto inspiegabili ed inefficaci, che caratterizzano la nostra Patria fuori dal mondo!
[1] La quinta commissione del CSM ha riconfermato, con “corrette” motivazioni, il primo presidente della Suprema corte e la presidente aggiunta, MILELLA – SANNINO, Il Csm rimette in sella i vertici della Cassazione: “Nomine legittime”, repubblica.it, 17 gennaio 2022.
[2] Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4098, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 ottobre 2015, n. 11570.
[3] Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2021, n. 6127; idem 4 agosto 2021, n. 5475; 29 marzo 2021, n. 2647; 20 ottobre 2020, n. 6328; 29 ottobre 2018, n. 6137.
[4] Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2021, nn. 3712 e 3713; 12 febbraio 2021, n. 1257; 10 febbraio 2021, n. 1238; 10 febbraio 2021, n. 1077; 11 gennaio 2021, nn. 331 e 332; 16 novembre 2020, nn. 7095 e 7098; 19 maggio 2020, n. 3171; 14 maggio 2021, n. 3047; 9 gennaio 2020, n. 192; 5 giugno 2019, n. 3817; 4 gennaio 2019, n. 97; 5 marzo 2018, n. 1345; 23 gennaio 2018, n. 432; 17 gennaio 2018, n. 271; 18 dicembre 2017, n. 5933; 11 dicembre 2017, n. 5828; 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513; cfr. anche idem, V, 5 giugno 2018, n. 3383; Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 1978.
[5] Motivazione che deve «dare conto in maniera convincente di quali fossero i profili attitudinali e di merito di cui il candidato privo di pregresse esperienze direttive avesse esclusivo o maggior possesso rispetto all’altro candidato e in che modo tali profili fossero idonei ad attribuire allo stesso prevalenza, rendendolo più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare», TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 21 maggio 2015, n. 7352.