La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.
Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.
I fatti
La Procura erariale (su esposto di privati e dell’URP della Corte dei conti)[1] conveniva in giudizio due dirigenti di un istituto scolastico, i quali in modo anomalo dismettevano, mediante conferimento in discarica, alcuni banchi (40 delle c.d. sedute didattiche di tipo innovativo, ovvero: i mitici banchi a rotelle dell’era Covid) pur avendoli appositamente richiesti al Commissario Straordinario per l’emergenza, oltre a numerosi flaconi di gel igienizzante e un’ingente quantità di mascherine chirurgiche, senza il rispetto delle regole procedurali: ingiustificata ed irrazionale scelta (l’addebito).
I banchi (non inventariati a patrimonio, pur riportando il codice articolo), emergeva – da una ispezione ministeriali (compulsata dalla diffusione mediatica della notizia) – vagavano (una volta montati) dall’aula magna alla biblioteca, ed alcuni nei locali antistanti la presidenza (emergeva la loro non utilizzazione); venivano, tuttavia, pagati alla ditta fornitrice pur in assenza di un effettivo collaudo, e successivamente dismessi in occasione di un discarico inventariale di numerosi altri beni dichiarati fuori uso, compresi numerosi scatoloni di mascherine chirurgiche e scatole di gel igienizzante.
Dalla lettura della sentenza, l’Ispettore ministeriale accertava una insolita modalità di dismissione dei beni (con note non digitali inserite a protocollo ex post):
- dunque, una procedura non rituale;
- uno smaltimento in assenza del previo provvedimento formale (aspetto similare per le mascherine);
- inoltre (si legge), un affidamento diretto alla ditta incaricata allo smaltimento, senza acquisire altri preventivi, senza previa determina a contrarre, adottata a posteriori, perfezionando il contratto successivamente al conferimento dei beni in discarica («dopo oltre dieci giorni dal materiale asporto e l’aver richiesto un preventivo alla ditta poi incaricata antecedentemente a tale ultima data»).
La difesa eccepiva l’assenza di danni:
- mascherine chirurgiche prive della conformità sul piano tecnico;
- sedute innovative inidonee a garantire il distanziamento tra gli studenti e, comunque, la loro disfunzionalità (tanto che gli stessi studenti ne avrebbero chiesto la sostituzione);
- donazione del gel ad una associazione di volontariato, attesa l’imminente scadenza del prodotto e la sua infiammabilità (ed il conseguente rischio di incendio), e (in ogni caso) fornito in eccedenza;
- l’impossibilità di inventariazione dei beni per l’assenza della documentazione tecnica.
Merito
La Corte, esaminati gli atti e gli accertamenti ispettivi, accoglie la domanda della Procura erariale nei termini che seguono:
- la gestione dei beni, patrimoniali e non, di pertinenza delle istituzioni scolastiche sono oggetto di apposita regolamentazione ministeriale (rectius vanno inventariati e motivatamente dismessi, secondo precise indicazioni al fine di escludere cause di responsabilità);
- l’omissione di un atto giuridicamente obbligatorio costituisce un illecito che dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile sotto plurimi profili, rilevando che la mancata inclusione dei beni nel conto del patrimonio determina una rappresentazione di quest’ultimo non conforme ai principi che debbono caratterizzare le scritture contabili, anche delle istituzioni scolastiche;
- tale omissione lede il principio di veridicità (fedeltà/attendibilità) dei documenti di rendicontazione e di gestione e impedisce la correttezza delle stesse, oltre alla violazione degli obblighi di tutela;
- la dismissione dei beni, al di fuori delle regole (scritture) contabili e delle procedure di alienazione (asta) o cessione a titolo gratuito ad altri enti pubblici, denota una condotta del tutto illegittima, anche riferita ai beni non soggetti a inventariazione (mascherine/gel igienizzante) dove rimane un obbligo di custodia e tutela;
- tali sistematiche violazioni (omissive) alle regole sulla corretta gestione dei beni, compresa la loro dismissione, si palesa quale gravissimo illecito dal quale è derivato un danno erariale;
- a nulla sono valse le tesi difensive dei convenuti, nemmeno può trovare qualche giustificazione la prestazione dell’attività lavorativa in smart working, che non fa certo venir meno il dovere di sorveglianza e coordinamento connesso alla qualifica ricoperta, rilevando che un dirigente assume una responsabilità propria connessa ai principio del buon andamento dei servizi amministrativi e dei servizi generali dell’istituzione scolastica (un obbligo di vigilanza, in via amministrativa, e/o di custodia, in via contabile), coordinando il personale assegnato, ex 3, comma 2, Regolamento e art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/01;
- per lo smaltimento delle mascherine chirurgiche e del gel igienizzante, le giustificazioni formulate dai convenuti vengono tutte disattese (vedi, ad es., «la circostanza che si sarebbe trattato di mascherine incluse nei lotti di produzione riconosciuti non conformi dal Ministero della Salute, e per tale motivo non utilizzabili, è smentita per tabulas, come peraltro accertato anche nel corso dell’ispezione ministeriale»).
In definitiva, viene stabilita la responsabilità erariale per le condotte illecite, contra legem, dei dirigenti «in ragione della palese violazione degli obblighi … attribuiti a ciascuna … dalla legge in rapporto alla gestione dei beni patrimoniali e non patrimoniali della scuola», rilevando che l’elemento soggettivo si connota per la sussistenza del dolo (perfetta consapevolezza, sia dell’illeceità della condotta che delle conseguenze dannose) non trovando applicazione la causa di esclusione della responsabilità, prevista dall’art. 21 del d.l. 76/2020.
Breve riflessione
La vicenda, al di là delle irregolarità sulle modalità di gestione, porta in chiaro una serie di sprechi avvenuti in epoca Covid, con forniture di beni del tutto inadeguati e inutili, dove l’improvvisazione ha regnato sovrana, dove molti si sono arricchiti sulla salute pubblica, dove sono state operate forniture sanitarie, compresi i vaccini, in quantità abnormi, senza alcuna trasparenza e valutazione sugli effetti reali della cura (come emergeva allora e come emerge ora)[2], dove l’emergenza e le emergenze successive (la guerra, le bollette energetiche, la green economy) sono state e sono l’occasione per una “mangiatoia” continua (di pochi e di molti trolley).
Invece (si ipotizza) di investire in sanità, sulla scuola, sulla cultura, sul patrimonio umano, si investe sulle armi, si vis pacem, para bellum: un’ipocrisia che nemmeno tentano, i c.d. poteri forti (le varie lobby) di addolcire: come le “liberalizzazioni”, che dovevano ridurre i costi per i cittadini: (ojalà), tutti i servizi sono aumentati e chi si oppone, rimane escluso, isolato, incompreso, alcuni affermano: lo dice la scienza o ce lo chiede l’Europa… (sarà).
[1] La notitia damni può venire a conoscenza della Procura erariale da una “specifica e concreta notizia di danno” anche nel corso di un’istruttoria già legittimamente aperta, in base ad altra precedente specifica e concreta notizia di danno, anche nel corso dell’invito a dedurre, Corte conti, SS.RR., sentenza n. 12/QM/2011, ovvero dai fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, Corte conti, sez. II App., sentenza n.342/2021: spetta al P.M. contabile valutare quanto fornito da attività espletata ex officio da altri soggetti ai fini di dar corso all’azione erariale, Corte conti, sez. II App., sez. n. 267/2023. Inoltre, può avviarsi l’azione di responsabilità amministrativa sulla scorta di acquisizioni progressive di notizie che, nel loro complesso, potrebbero presentare i caratteri necessari richiesti dalla legge, Corte conti, sez. I App., sentenza n. 437/2021.
[2] Vedi, LUCCA, I malori da vaccini: una cruda verità, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023.