È noto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione locale realizza esclusivamente finalità istituzionali, nel corretto esercizio del potere (ampiamente discrezionale, espressione massima della politica) di pianificazione del territorio[1], rilevando che i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, sicché la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia[2].
L’autonomia negoziale consensuale
In questo senso, l’eventuale previsione di oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, in quanto espressione dell’autonomia privata[3], non inficia le convenzioni urbanistiche in termini di nullità per contrasto con le norme imperative in ragione del fatto che:
- da un lato, difetta nell’ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica (modello consensuale), la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale;
- dall’altro, la causa della convenzione urbanistica, ovvero l’interesse che l’operazione contrattuale è teleologicamente diretta a soddisfare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della Pubblica Amministrazione[4].
L’approdo, in virtù del principio di autoresponsabilità, una volta assunto, in chiave convenzionale, l’impegno a corrispondere il relativo importo o l’esecuzione di opere aggiuntive, lo stesso è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative.
La convezione urbanistica, inserendosi nel procedimento urbanistico attuativo, entro la varietà degli effetti pratici perseguiti, ne condivide la finalità pubblicistica di dotare – con il necessario concorso dei privati attuatori – le aree di sviluppo delle opere infrastrutturali: dalla convenzione scaturiscono una serie di obbligazioni civili aventi ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che, entrando in medias res, se realizzate su suolo di proprietà privata, dovranno essere poi trasferite – obbligatoriamente – all’Amministrazione, secondo il modulo del pagamento traslativo, poiché l’atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nella convenzione urbanistica[5].
In breve, la convezione urbanistica è un contratto di natura pubblicistica con il quale viene definito il progetto dell’assetto urbano di un determinato territorio, la volumetria del comparto in relazione all’indice territoriale[6], l’assunzione da parte del soggetto attuatore di tutti gli obblighi di urbanizzazione necessari alla realizzazione dell’intervento edificatorio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive in funzione delle esigenze collettive.
Con la stipulazione della convenzione, si perfeziona il titolo giuridico che costituisce la condizione di efficacia del provvedimento[7], a monte, di attuazione di un determinato assetto urbano, con oneri a carico della parte privata in funzione di benefici pubblici: le opere di urbanizzazione.
La convenzione urbanistica implica, altresì, la qualificazione unitaria di tutte le particelle comunque rientranti nell’intervento urbano, meglio descritto negli atti convenzionali, quelli che autorizzano l’intervento e ne costituiscono un presupposto, ciascuna delle quali è essenziale per l’approvazione della convenzione: una modifica unilaterale delle aree da cedere costituisce una violazione sia dell’assetto urbanistico che degli obblighi giuridici.
Il fuoco visuale postula l’esigenza del necessario assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano per modificare l’intervento: gli obblighi derivanti dalla convenzione (di lottizzazione) a carico dei proprietari dei singoli lotti di terreno hanno natura giuridica di obbligazioni reali o propter rem (c.d. obbligazioni ambulatorie)[8] che, quindi, finiscono per risolversi in una limitazione esterna delle garanzie in favore di eventuali dante causa dei singoli (ad es. il pignorante o il nuovo acquirente), in quanto si tratta di obbligazioni collegate alla proprietà ed altri diritti reali[9].
Sottoscrizione della convenzione
Le medesime conclusioni si possono presentare quanto il soggetto attuatore non intenda trasferire al Comune le opere di urbanizzazione e le aree previste in cessione, l’Amministrazione potrà richiedere al giudice una sentenza ex articolo 2932 c.c., costitutiva degli effetti del trasferimento a titolo gratuito a suo favore della piena proprietà delle aree e opere pubbliche indicate nella convenzione sottoscritta.
Una volta realizzati gli interventi previsti in convenzione, con l’individuazione dei mappali oggetto della cessione e di quanto previsto, preso atto dell’inadempimento dell’obbligo da parte dei lottizzanti, si può dunque procedere alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con il conseguente trasferimento coattivo delle aree e opere identificate in convenzione, nell’attuale consistenza e nei limiti della cessione come descritto nella convenzione di urbanizzazione stipulata: il giudice provvederà ad ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle necessarie trascrizioni nei confronti dei proprietari[10].
La sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce dunque presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire e solo dopo la stipula della convenzione di lottizzazione, infatti, si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e l’area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all’edificazione, in concorso con la dotazione dell’area delle necessarie opere di urbanizzazione: in effetti, all’approvazione del piano deve seguire la stipula della convenzione di lottizzazione, che, a sua volta, costituisce il presupposto per l’autorizzazione a lottizzare da parte del Comune (la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione)[11].
Trasferimento delle aree
Se, quindi, la convenzione rientra nel modello dell’accordo sostitutivo del provvedimento, questa circostanza di diritto riportato alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. («formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni»), le controversie riguardanti l’esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, tra cui anche le azioni ex art. 2932, Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, cod. civ.[12].
In dipendenza di ciò, qualora la parte privata (lottizzante) non adempia alle obbligazioni all’interno della convenzione, ovvero non trasferisca le opere di urbanizzazione, da includere le aree (strade e verde), si dovrà ricorrere al giudice ai fini dell’adempimento, anche escutendo le garanzie.
Ne deriva che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica (si tenga conto, nel conteggio, l’intervenuta proroga triennale, di cui all’articolo 30, comma 3 – bis, D.L. n. 69/2013, aggiunto dalla legge di conversione n. 98/2013), o del diverso termine stabilito dalle parti (ossia, presente all’interno della convenzione), l’esercizio di ogni azione legale per l’adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulterebbe prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni[13]: le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione – in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini – o con l’ultimazione delle opere medesime – se avvenuta prima di detta scadenza – con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti[14].
In termini diversi, nel caso di inadempimento da parte di un privato all’impegno assunto con un Comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato all’accordo avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all’impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del Comune di avvalersi della tutela dell’esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione[15].
Non basta ad integrare l’indisponibilità – cui fa riferimento il comma secondo, dell’art. 2934, Estinzione dei diritti, cod. civ. – l’esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della PA, e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine[16].
Ulteriori conclusioni si possono presentare quando il soggetto attuatore non intenda trasferire al Comune le opere di urbanizzazione e le aree previste in cessione, l’Amministrazione potrà richiedere al giudice una sentenza ex articolo 2932 c.c., costitutiva degli effetti del trasferimento a titolo gratuito a suo favore della piena proprietà delle aree e opere pubbliche indicate nella convenzione sottoscritta.
Questo esercizio vincolato della discrezionalità sull’an e sul quando non ammette interferenze, rimanendo a carico dell’Amministrazione attivare il procedimento di recupero delle aree e opere a carico (soggetto obbligato) del titolare della convenzione, anche in caso di sostituzione per cessione/vendita ad un altro promotore/esecutore dell’intervento edilizio.
Efficacia dei piani
Va precisato che in materia urbanistica, affermata l’applicabilità del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati anche ai piani di lottizzazione, alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura[17].
È stato, dunque, precisato in generale che le conseguenze della scadenza dell’efficacia del piano attuativo (ovvero, dei piani a questo equiparati) si esauriscono nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi: resta in vigore il complesso delle prescrizioni in cui questo si articola, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione[18].
Invero, la durata delle convenzioni urbanistiche ed il regime giuridico successivo alla loro scadenza è disciplinato dalla legge, ogni modifica deve necessariamente essere oggetto di una previsione scritta, richiesta ad substantiam dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990[19]: proprio perché la regola generale è quella della ultrattività delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, sino alla approvazione del nuovo atto di pianificazione, una diversa volontà, finalizzata a porre un limite temporale, deve essere espressa e soprattutto deve rivestire la forma scritta.
Questo non significa che il proprietario (alias il soggetto attuatore o subentrante)[20] sia obbligato in modo perpetuo a quanto previsto nella convenzione poiché, come il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ex art. 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990, analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere al comune di rinegoziare i contenuti della convezione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza, ex art. 1375 c.c., richiamato dall’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nonché dal comma 2 bis dell’art. 1 della cit. legge, in forza del rinvio ivi contenuto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (con obbligo di provvedere sulla richiesta da parte della PA, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990).
Si giunge alla conclusione che la convenzione, per quanto riguarda le obbligazioni ivi previste, resta valida ed efficace e suscettibile di esecuzione anche oltre il decennio, eventualmente mediante l’azione di adempimento – ad esempio in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione -, oppure mediante l’azione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire al Comune i terreni privati da destinare a standard urbanistici, ex art. 2932 cod. civ.: la parte che si rifiuta di adempiere alla prestazione contrattuale, potrà subire una sentenza, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, che produrrà gli effetti del contratto non concluso e tale regola ha carattere generale ed applicabile a diverse tipologie contrattuali poiché «l’obbligo di concludere un contratto a termini del c.c. può derivare oltreché da un contratto preliminare anche da un negozio unilaterale, dalla legge o da una fattispecie complessa, comprensiva di una convenzione stipulata da un ente pubblico e da una società cooperativa, idonea anche sotto il profilo formale, a far sorgere un obbligo di stipulare un successivo contratto di compravendita»[21].
La scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.: deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, ex art. 2946 cod. civ., il diritto di un Comune di ottenere dal privato la cessione gratuita delle aree rientranti in una convenzione di lottizzazione, destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, ove:
- sia decorso il termine di prescrizione decennale dalla scadenza dell’efficacia del piano di lottizzazione;
- la porzione di terreno interessata non sia mai stata ceduta all’Ente pubblico, avendo il proprietario continuato ad averne piena disponibilità;
- il Comune non abbia mai intimato la cessione della medesima area[22].
L’analisi giuridica è rilevante nel senso di affermare che non vi sono norme di legge, salvo eventuali disposizioni di carattere pattizio, che prevedano nel caso di specie, alla scadenza del decennio, un effetto di risoluzione automatica della convenzione di lottizzazione e degli atti traslativi eventualmente compiuti nelle more in adempimento della stessa e tanto meno è previsto un meccanismo di ritrasferimento automatico degli immobili ceduti all’Ente locale, operazione, questa, che richiede il consenso del Comune in sede di rinegoziazione complessiva degli accordi assunti[23].
Mancato trasferimento di opere ed aree
Il mancato trasferimento delle opere e delle aree costituisce, pertanto, un inadempimento della convenzione urbanistica, che esige l’attivazione delle procedure di cui all’art. 2932 cod. civ., quale atto dovuto a tutela della corretta pianificazione e degli interessi pubblici, definiti e modulati all’interno del rapporto convenzionale di “dare” ed “avere”, nei termini sopra descritti.
L’Amministrazione, rectius il responsabile dell’ufficio (RUP), dovrà monitorare i tempi di conclusione delle opere e del trasferimento delle aree, per poter collaudare i lavori eseguiti e svincolare le garanzie, non potendo, di converso, il privato liberarsi dagli impegni assunti, magari senza cedere le aree o frazionarne una parte (per eludere il trasferimento), senza la dovuta modifica delle condizioni/oneri previste originariamente nella convenzione, pena un’inevitabile azione dell’Amministrazione a tutela del credito (specie in presenza della monetizzazione).
Pare giusto ribadire che la natura reale delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, da ricomprendere la cessione delle aree, al cui adempimento sono tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa[24], in relazione al fatto che la specifica natura delle convenzioni urbanistiche, funzionalizzate non solo alla realizzazione di interessi privati ma soprattutto all’interesse pubblico al corretto assetto del territorio, può essere riferito anche alla specifica obbligazione di cessione gratuita delle aree prevista nella convenzione, in quanto le clausole delle convenzioni urbanistiche devono essere interpretate in relazione allo scopo delle convenzioni stesse, di garantire che all’edificazione del territorio corrisponda non solo l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall’Autorità preposta alla gestione del territorio[25].
Va detto che anche colui che subentrasse, ad un originario soggetto attuatore, si obbliga all’esecuzione degli adempimenti convenzionali, salvo un’espressa modifica dell’Amministrazione che lo liberasse dagli obblighi, rilevando che il terzo (il c.d. whistleblower)[26], ad esempio i cittadini, qualora – mediante l’accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. modello FOIA) – venissero a conoscenza della mancata cessione delle aree, magari destinate a verde pubblico (un parco), potrebbero segnalarlo all’Amministrazione (quale atto d’impulso)[27], ai fini dell’esatto adempimento, attivando un procedimento amministrativo doveroso per la cessione di un bene al suo uso “collettivo”, come è nello spirito sia della legge che della convenzione urbanistica stessa.
Il privato può sempre segnalare all’Amministrazione preposta alla tutela del territorio e/o dell’ambiente gli abusi edilizi al fine di attivare l’attività di vigilanza e il doveroso controllo[28].
È innegabile e corretto che l’obbligo di contribuzione (nel senso di realizzare le opere di urbanizzazione e la cessione delle aree a standard) è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi, dove il nuovo carico urbanistico esige delle controprestazioni per la collettività, degli obblighi assunti contrattualmente nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale: gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione urbanistica (di lottizzazione), che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti verso l’Amministrazione Pubblica.
Questo onere valoriale non esclude dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata con l’incontro delle esigenze pubbliche: la mancata esecuzione degli obblighi, la mancata cessione delle opere e aree segna inesorabilmente la violazione di un dovere contrattuale con l’obbligo per la PA di agire[29].
[1] Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1341.
[2] Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2021, n. 4766.
[3] La convenzione urbanistica è riconducibile alla categoria, di cui all’art. 11 della legge n. 241/90, degli accordi sostitutivi di provvedimento: la pianificazione e la realizzazione degli interventi sul territorio d’urbanizzazione, anziché essere rimesse al potere (unilaterale ed) autoritativo dell’amministrazione, scaturiscono dall’accordo (bilaterale e, salvo espresse eccezioni) paritetico del privato attuatore con il Comune, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477 e 27 giugno 2008, n. 3255; Cass., SS.UU., ord., 24 giugno 2009, n. 14802 e ord., 17 aprile 2009, n. 9151.
[4] Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 2996.
[5] TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 2729.
[6] È necessaria l’adesione di tutti i proprietari, ex art. 11 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ricompresi nei confini dell’area destinata alla realizzazione dell’intervento, indispensabile, in quanto essi costituiscono – tutti insieme – i soggetti direttamente legittimati al procedimento di convenzionamento con il Comune, ed all’eventuale impugnativa del diniego, Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 1987, n. 326.
[7] Simili considerazioni per il permesso di costruire convenzionato che assolve la funzione di assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l’Amministrazione comunale, Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2990.
[8] Anche la natura permanente dell’illecito urbanistico-edilizio lo rende soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4651.
[9] Le convenzioni urbanistiche vincolano non solo i proprietari degli immobili al momento della sottoscrizione della convenzione, ma anche i successivi aventi causa dagli stipulanti, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 13 febbraio 2019, n. 312, idem Cons. Stato, sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282.
[10] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 novembre 2019, n. 981.
[11] TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 novembre 2022, n. 1529.
[12] Cass. civ., SS.UU., 5 ottobre 2014, n. 19914 e 9 marzo 2015, n. 4683; Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755.
[13] TAR Sicilia Catania, sez. IV, 22 luglio 2022, n. 2019 e sez. III, 20 settembre 2021 n. 2827; Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020 n. 5318 e 20 aprile 2020, n. 2532.
[14] TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 21 marzo 2019, n. 619.
[15] Nel caso di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce soltanto nel momento in cui tale sentenza diviene irretrattabile con il passaggio in giudicato, non essendo sufficiente, a tal fine, la semplice esecutività, stante la specificità di tale tipo di sentenza, che costituisce titolo per produrre il risultato finale che le parti avevano previsto di conseguire con la stipula del contratto definitivo, Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10212.
[16] Cons. giust. amm. Sicilia, 25 maggio 2023, n. 370; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21885.
[17] Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6915.
[18] Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2084; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3672; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2014, n. 28.
[19] La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può mai desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478.
[20] La semplice voltura del permesso di costruire non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall’originario concessionario con l’Amministrazione: occorre, invece, in tal senso l’espresso accollo del nuovo titolare e l’accettazione dell’Amministrazione creditrice, TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 10 agosto 2017, n. 9287.
[21] Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1997, n. 6206.
[22] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21 marzo 2019, n. 619.
[23] Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023, n. 8328.
[24] Cass. civ., 28 giugno 2013, n. 16401; 15 maggio 2007, n. 11196; 27 agosto 2002, n. 12571; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199.
[25] Cons. Stato, sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282.
[26] Colui che presenta un esposto ad un’Autorità amministrativa ha diritto che sullo stesso sia mantenuto il più stretto “riserbo”, ossia la riservatezza (Reg. U.E. 2016/679, c.d. G.D.P.R.) e il segreto d’ufficio (ex art. 5 d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 326 c.p.), in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall’Autorità al quale è stato presentato e riguarda un caso specifico: l’esposto dunque non è, per sua intrinseca natura, ostensibile a terzi in toto estranei; anche, per questa via, non è consentibile che alcuno possa accedere agli esposti presentati da terzi, in via intrinsecamente riservata (evidentemente per motivi peculiari, inerenti gli stessi). L’esistenza stessa ed il contenuto di un esposto et similia sono affidati alla prudente delibazione dell’Autorità alla quale sono presentati e non ad alcun’altro soggetto giuridico: non possono in alcun modo essere divulgati a terzi, che non sia l’Autorità giudiziaria che li richieda con provvedimento motivato, TAR Puglia, Bari, sez. II, 29 maggio 2023 n. 824.
[27] Vedi, LUCCA, Responsabilità della P.A. sull’inerzia nella segnalazione di un abuso edilizio (riflessi anche sulla prevenzione della corruzione e sul RUP), lasettimanagiuridica.it, 2 marzo 2021.
[28] Vedi, LUCCA, Abuso edilizio e segnalazioni del privato, lentepubblica.it, 25 luglio 2022.
[29] Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2021, n. 4376.