«Libero Pensatore» (sempre)
Il provvedimento di rigetto del condono

Il provvedimento di rigetto del condono

La sez. II Roma del TAR Lazio, con la sentenza del 17 ottobre 2022 n. 13214, interviene nel definire le modalità redazionali del provvedimento amministrativo, relativamente ai presupposti sull’esercizio del potere, ovvero la legittimazione giuridica che attribuisce, al firmatario dell’atto, la potestà di incidere nella sfera giuridica del destinatario.

Fatto

La questione, nella sua essenzialità, verte sul rigetto di un condono, dove da una parte, l’atto è stato adottato da un impiegato dell’ufficio tecnico anziché da un dirigente comunale, dall’altra parte, di un difetto di motivazione nell’omettere «di indicare sia gli articoli di legge presuntivamente violati, sia i documenti sulla base dei quali sarebbe stata riscontrata la risalenza temporale dell’abuso edilizio», e, dunque, al di fuori del perimetro temporale di operatività della sanatoria normativa.

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Il silenzio in presenza di un potere regolamentare

Il silenzio in presenza di un potere regolamentare

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 novembre 2022, n. 14981, chiarisce i contorni del silenzio dell’Amministrazione, dove allo stesso non necessariamente si possa attribuire un inadempimento dall’esercizio del potere amministrativo, quando manca il destinatario.

Fatti

Si ricorre (da parte di due associazioni) avverso il silenzio asseritamente ritenuto illegittimo (inadempimento), a seguito di diffida, volto ad ottenere l’emanazione di un provvedimento (da parte del Ministero della giustizia) finalizzato alla determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione giornalistica, ai sensi dell’articolo 9, Disposizioni sulle professioni regolamentate, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

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Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 12 novembre 2022 n. 1529, al di là della complessa vicenda e delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi, interviene sulla natura degli accordi di pianificazione: l’approvazione dei piani, le convenzioni urbanistiche, le obbligazioni e i tempi di sottoscrizione[1].

Profili di inquadramento

La sentenza contiene una serie di chiare indicazioni operative su questo strumento di negoziazione degli interventi in ambito del “Governo del Territorio”: la convenzione urbanistica contiene una serie di obbligazioni a carico del soggetto attuatore privato (lottizzante), da realizzare all’interno del termine di durata, che comprende il Piano di lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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L’illegittima preclusione del consigliere comunale di accedere al gruppo misto

L’illegittima preclusione del consigliere comunale di accedere al gruppo misto

L’esercizio del mandato politico – amministrativo del consigliere comunale avviene attraverso i poteri di impulso e le prerogative dei gruppi consiliari, uno strumento previsto dalla legge di mediazione e confronto tra le attività prettamente dell’organo consigliare e i cittadini; privare l’eletto di questo istituto, con una disciplina regolamentare interna, priva il singolo consigliere dai propri diritti, indipendentemente dall’adesione di un gruppo esistente o di quello originario.

The exercise of the political-administrative mandate of the municipal councilor takes place through the powers of impulse and the prerogatives of the council groups, an instrument provided by the law of mediation and comparison between the activities purely of the council body and the citizens; depriving the elected person of this institute, with an internal regulatory discipline, deprives the individual director of their rights, regardless of whether an existing or original group is a member.

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Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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