La sez. I L’Aquila, del TAR Abruzzo con la sentenza 17 marzo 2022 n. 92, interviene per confermare l’esercizio del potere autoritativo della P.A. prima della stipulazione del contratto, a seguito di gara pubblica (ossia, all’interno della fase pubblicistica), soffermandosi, altresì, sui caratteri del “controllo analogo”.
La questione verteva sull’accertamento dell’illegittimità dell’omessa stipula del contratto da parte della Stazione Appaltante (silenzio rigetto a seguito di diverse sollecitazioni, ai sensi del comma 8, dell’art. 32 del Codice dei Contratti e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990), con richiesta al G.A. di imporre la sottoscrizione (l’obbligo di provvedere), con l’eventuale nomina di un commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
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