In via preliminare, l’art. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957 individua i casi di incompatibilità (assoluti) a ricoprire un incarico pubblico, mentre gli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 indicano i requisiti di accesso alla qualifica di dirigente, l’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 prevede «ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali… nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa».
L’incarico di dirigente avviene al termine di una procedura concorsuale (o con un atto di nomina) con la sottoscrizione del contratto, dove viene stabilita la decorrenza del rapporto di lavoro, un momento genetico necessario nel quale sorgono vincoli tra le parti (prestazione – retribuzione), donde «al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico» (ex comma 2, quarto periodo, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001).
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