La nozione di “cambio di destinazione d’uso” può rinvenirsi nell’art. 23 ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) ove si stabilisce che “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie”, purché tale da comportare l’assegnazione del bene ad una diversa categoria funzionale (residenziale, turistico – ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale).
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