Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.
È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).
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