La concessione di beni pubblici è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un atto unilaterale autoritativo e di una convenzione accessoria o integrativa, fonte […]
In via generale, il seggio elettorale costituisce un collegio temporaneo[1], finalizzato a garantire la partecipazione al voto e il relativo risultato, che sommato a tutti […]
Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella […]
In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in […]
L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati […]
In generale, un’unità immobiliare ad uso residenziale si compone di locali abitabili e in spazi accessori, quali garage (autorimesse), cantine e locali di servizio (magazzini) […]
L’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia Continua a leggere→
Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.
La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.
ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato
Il procedimento amministrativo
delineato dalla legge generale n. 241 del 1990 segna in parte una rivisitazione del principio di consequenzialità (per la quale un atto non può essere compiuto se non viene adottato un atto che nella sequenza normativa necessariamente precede) che concerne l’obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, di adottare atti e decisioni coerenti con quanto contenuto sia con gli altri atti del procedimento stesso, sia con le circolari e le direttive contenenti indicazioni a tale riguardo, in piena esecuzione degli elementi di fatto e di diritto che reggono il provvedimento e che costituiscono le basi giuridiche affinché l’atto stesso venga ad esistenza, con la conseguenza che l’esistenza dell’atto amministrativo (in assonanza con la consequenzialità delle fasi procedimentali) deve essere sostenuta (ex articolo 21 septies) da un minimum di elementi indispensabili perché un atto possa considerarsi valido, e questi elementi sono ricadenti nella piena individuazione del soggetto legittimato, nell’oggetto idoneo (che rappresenta il termine attivo e quello passivo dell’atto), nella forma, nel contenuto e nelle finalità (che devono sempre tendere al raggiungimento del pubblico interesse o della sua finalizzazione).
Si può subito sostenere che procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo sono intimamente legati da meccanismi formali e procedurali che devono essere rispettati pena la nullità (annullabilità) dell’atto, dovendo rilevare che sia la carenza di un elemento essenziale che la presenza di una violazione alle regole del procedimento comporta sicura invalidità (da non confondere con la mera irregolarità, ex comma 2 dell’art.21 octies), invalidità che va connessa alla conformazione dell’atto alle ipotesi delineate astrattamente dall’ordinamento, e la mancanza di una formalità (ora sostanziale) prevista dalla legge (ci si riferisce all’articolo 10 bis) si proietta nell’incapacità dell’atto (rectius provvedimento) ad essere titolare di poteri incidenti sulla sfera giuridica del terzo, per il negato rispetto delle norme giuridiche che ne legittimano sia il potere che l’esistenza, costituendo motivo valido di caducazione per la violazione delle prescrizioni generali (come vedremo da una prima sentenza sul punto).
Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.
È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).
Nella pianificazione urbanistica l’Amministrazione pubblica può stabilire, nell’esercizio della sua discrezionalità, diverse forme di tutela del territorio con lo scopo, da una parte di valorizzazione il patrimonio edilizio di interesse culturale, storico ed ambientale, dall’altro assicurare un corretto sviluppo urbano su specifiche aree limitandone, o meno, l’espansione in relazione a finalità di interesse pubblico.
Si può allora sostenere che la destinazione di una determinata zona non è necessariamente dipendente dalla vocazione della stessa, ben potendo dipendere da altri fattori proiettati allo sviluppo in determinate direzioni, ovvero alla salvaguardia di precisi equilibri che possono risultare più opportuni e convenienti rispetto a scelte urbane e/o all’equilibrio ambientale.
Il diritto di accesso viene trattato nell’articolo 13 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D.Lgs. n. 163/2006 dove si individua una procedura “speciale” dell’accesso agli atti delle procedure di gara e della loro esecuzione, ivi comprese le candidature e le offerte, chiarendo che si tratta di un regime differenziato rispetto alla disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.