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Articolo Pubblicato il 9 Aprile, 2025

Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di lavori pubblici

Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di lavori pubblici

Nella gestione del ciclo di vita (quasi un essere umano) di un appalto (dalla sua ideazione al collaudo) il RUP svolge un ruolo fondamentale nella sua gestione, sicché ogni modificazione in corso di esecuzione (perizia di variante) esige un’istruttoria a sua giustificazione: compito precipuo del RUP (obblighi istituzionali) è quello di effettuare i dovuti controlli, che consistono nel verificare la correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi relativi al procedimento di cui è responsabile: responsabilità propria, mentre nel caso di valenza esterna affidata ad altro soggetto (il dirigente) siamo in presenza di una responsabilità in vigilando[1].

In modo similare, si può ritenere illegittimo un affidamento, disposto in asserito regime di somma urgenza, di incarichi professionali, caratterizzato sia dalla mancata verifica, all’interno dell’ente, dell’esistenza di risorse idonee a svolgere le medesime attività (oggetto dell’affidamento), sia dalla mancanza di una previa regolare procedura contrattuale[2], tale da garantire la trasparenza, l’imparzialità e l’economicità della scelta del contraente (specie ove il RUP cumula anche le funzioni di responsabile dei servizi finanziari), oltre all’accertamento concreto dell’esistenza dei motivi (c.d. presupposti) della somma urgenza, che devono, per loro natura, riguardare l’intervento di messa in sicurezza al fine di eliminare l’imminente pregiudizio, non potendo coinvolgere l’esecuzione di interventi, ordinariamente volti ad eliminare il degrado dello stesso che, in quanto implicanti interventi di mera manutenzione, non potranno che essere affidati con le usuali procedure ad evidenza pubblica[3].

Il rapporto esistente

Non va tralasciato che non è indefettibile la qualità di pubblico dipendente ai fini della responsabilità erariale, quanto l’esistenza del rapporto di servizio, quale relazione funzionale configurabile allorquando un soggetto, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento di una determinata attività in favore della medesima Amministrazione[4], nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima nel suo complesso è preordinata (vedi, ad es. la direzione lavori esterna o altro ruolo tecnico abilitato)[5].

Medesime considerazioni possono assimilarsi per l’esecuzione di lavori da parte di privati (oggetto di contributi pubblici) il cui scopo sia “alterato” con la realizzazione di opere diverse: in tale ottica, è stato ormai da tempo puntualizzato dalla giurisprudenza che, essendo determinante ed inderogabile il rigido vincolo di scopo cui è subordinata l’attribuzione del finanziamento, il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, che abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, o che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione o che abbia perpetrato la sua indebita omessa destinazione alla finalità specificamente individuata, determina uno sviamento dallo scopo perseguito dall’Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un pregiudizio erariale[6].

In dipendenza di ciò, si può debitamente affermare che, quando una risorsa pubblica viene utilizzata per una finalità diversa rispetto all’obiettivo presupposto, sussiste un qualificato rapporto di servizio che si instaura tra il privato beneficiario e l’Amministrazione danneggiata consistente nella relazione tra percettore di provvidenze finanziarie pubbliche e il soggetto pubblico erogatore delle stesse, anche quando la condotta antigiuridica consistente nell’aver dichiarato falsamente la sussistenza delle prescritte condizioni per ottenerne il saldo, in corrispondenza di un documentato avanzamento e completamento della spesa nella misura e nella tempistica prevista[7].

In questo senso, per fondare la giurisdizione contabile, il requisito del rapporto di servizio tra Amministrazione danneggiata e soggetto danneggiante va valutato in senso ampio, sussistendo ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla “gestione di pubblico denaro” secondo un programma imposto dalla pubblica amministrazione: l’esistenza di un rapporto di servizio viene affermata ogni qual volta si instauri una relazione funzionale con la PA caratterizzata dall’inserimento del soggetto privato esterno nell’iter procedimentale della Pubblica Amministrazione come compartecipe dell’attività a fini pubblici, essendo irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata[8].

In sostanza, il rapporto di servizio è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il privato, estraneo alla Pubblica Amministrazione, risulti assoggettato all’osservanza di un programma amministrativo, con inserimento funzionale nel procedimentale pubblicistico e con il compito di porre in essere, in luogo della stessa Amministrazione, un’attività tesa al perseguimento di una specifica finalità di interesse generale.

Danno da disservizio

La giurisprudenza contabile definisce il danno da disservizio come categoria di sintesi di una serie di condotte disfunzionali, incidenti negativamente sull’azione amministrativa in termini quantitativi (c.d. danno da mancata resa del servizio), qualitativi (c.d. danno da disservizio in senso stretto) o di efficienza, ovvero i costi sostenuti per il ripristino della legalità, del servizio o della funzione, ivi comprese le attività straordinarie di indagine, verifica o controllo svolte dall’Amministrazione per l’accertamento dell’illecito erariale.

Quando, tuttavia, tali attività non assumono carattere straordinario rispetto alle ordinarie mansioni del personale impiegato, la giurisprudenza contabile ritiene non possa parlarsi di danno da disservizio, in quanto lo svolgimento di tali attività non rappresenta, di fatto, uno sviamento dell’azione amministrativa e quindi non determina per l’Amministrazione un maggiore costo, causalmente collegato ai fatti oggetto di indagine[9].

L’insieme porta a ritenere che da una condotta illecita possono conseguire delle attività per ripristinare la contabilità dei lavori a fronte dell’alterazione dei documenti contabili (falsi stati di avanzamento, ad esempio), dovendo essere attinte risorse.

Questa evenienza, costituisce un disservizio, ovvero uno spreco di risorse, incidendo in negativo su efficienza, efficacia e produttività della Pubblica Amministrazione in termini di maggiori costi per il personale e risorse economiche impiegate: un danno da disservizio come categoria di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio[10].

Da non confondere con il danno da disservizio, la figura del danno da lesione del rapporto sinallagmatico concernente la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa.

Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell’ente pubblico, si verifica un’alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa[11]; sotto il profilo della quantificazione, non dev’essere valutato soltanto in base al tempo impiegato nella perpetrazione delle condotte illecite, in quanto la persistente reiterazione criminosa produce innegabilmente “effetti sistemici”, tali da impattare direttamente sul contratto di lavoro e minare la fiducia nel dipendente da parte dell’Amministrazione datoriale.

Esimente e profili di riforma del danno erariale

Occorre osservare che nelle decisione dell’organo elettivo, l’intervento di un organo tecnico non può ex se determinare una generalizzata forma di irresponsabilità per gli atti rientranti nell’ambito delle loro specifiche competenze: ogni decisione di spesa deve essere improntata alla prudente ponderazione degli effetti patrimoniali, che ne possono derivare, in confronto ai requisiti di legalità della fattispecie trattata, richiedendo – in ogni caso – una valutazione e non una mera presa d’atto[12].

Invero, la presenza del parere favorevole di legittimità, espresso da un funzionario, notoriamente chiamato ad assicurare l’imprescindibile funzione ausiliaria di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’ente locale[13], nonché la presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non può che contribuire a radicare negli amministratori il convincimento di adottare un provvedimento scevro da profili di danno, salvo si possa dimostrare la consapevolezza della realizzazione di lavori manifestamente eccedenti la misura rilevata dai tecnici.

Sotto questo ultimo profilo, per contrastare la c.d. burocrazia difensiva (paura della firma o fuga dalla firma), il disegno di legge (AC 1621, primo firmatario Foti), Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, intende estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo, introducendo forme di copertura assicurativa per danno erariale, ampliando il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, escludendo la responsabilità erariale – da parte degli organi politici – in presenza di pareri preventivi della Corte dei conti o dei tecnici: una presunzione ex lege di buona fede, salvo prova contraria (consolidando, altresì, lo “scudo erariale”, rendendo il potere riduttivo obbligatorio e rivedendo il termine di prescrizione: la decorrenza quinquennale scatterà dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento della sua conoscenza del danno, salvo doloso occultamento, ossia con condotta attiva).

Il pronunciamento

La sez. III centrale della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 27 marzo 2025 (relatore Comite), conferma la decisione della sez. territoriale sul danno d’immagine[14] provocato dalla condotta illecita (reati di associazione a delinquere, concussione, turbata libertà degli incanti, violenza e minaccia, con vincolo della continuazione) di alcuni soggetti (uno dei quali tratto in arresto con una busta contenente una tangente) nel richiedere (una dazione) il dieci per cento sui lavori di appalti assegnati, pena il mancato affidamento (do ut des).

Il quantum del danno determinato in sede equitativa (commisurato alla tangente + il 10%, non operando il criterio legale del duplum)[15] ha tenuto conto della gravità della condotta (reati accertati), degli elementi soggettivi (dolo nella cosciente volontà), del clamore suscitano nell’opinione pubblica (clamor  o strepitus fori)[16], dell’entità delle tangenti e/o utilità percepite, dell’avidità e del desiderio di ottenere un facile arricchimento (con riferimento alla qualifica rivestita)[17].

L’irregolare assegnazione di appalti

La sentenza conferma che la condotta ha violato i canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento (ex artt. 54 e 97 Cost.), oggetto di tutela e fonte del danno all’immagine (lesione al prestigio)[18], estendibile anche oltre ai reati contro la PA[19], rilevando che le sentenze di applicazione della pena su richiesta (assurge a valida condizione di procedibilità, ex art. 445, comma 1 bis cpp della legge “Cartabia”), da ricomprendere tra le sentenze irrevocabili di condanna[20].

Avendo la Procura erariale dimostrato il danno, con allegazione delle prove dei fatti (riferibili anche in sede penale), ossia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, pena il rigetto della domanda riferibile a fatti ipotetici o indifferenziati, si deve affermare la correttezza del giudizio, con la sussistenza del danno d’immagine, quantificato partendo dal danno da tangente.

Viene così confermata la lesione al prestigio dell’Amministrazione quando un dipendente della stessa che ha agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organico alla cui stregua l’azione dell’agente si identifica (all’esterno) con quella dell’ente e l’incisione dell’immagine si prospetta come lesione al buon andamento, in ragione della perdita di affidabilità e credibilità dell’Amministrazione medesima: il suo fondamento giuridico trova collegamento negli artt. 2 e 97 della Costituzione, giacché la Pubblica Amministrazione deve agire de iure a tutela dell’interesse pubblico, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità, come sancito, altresì, dall’art. 1 della legge n. 241/1990[21].

Si tratta di un danno che può prescindere dal danno patrimoniale ed investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all’ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno, da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell’apparato della PA (aspetto amplificato dall’estensione mediatica dell’evento: la sua pubblicizzazione), nonché del senso di appartenenza all’istituzione (ex art. 98 Cost.) stessa: si identifica nell’offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità, quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità.

Aver assunto una condotta così grave (reato di concussione) nell’esecuzione di un appalto viene considerato ex se una lesione nella percezione dell’effettività e dell’efficienza dell’agere amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni Repubblicane: una inesorabile perdita del valore pubblico[22].

Alle stesse sorti soggiace il RUP quando utilizza procedure negoziate, già nella fase preliminare della ricerca di mercato, mediante l’individuazione di imprese compiacenti (con una partecipazione di facciata) al fine di predeterminare l’aggiudicazione verso una specifica impresa, assicurando alla stessa un’anomala remunerazione della commessa pubblica mediante l’applicazione di irrisori ribassi rispetto alla base d’asta con danno per le Amministrazioni interessate, oppure suddividendo artificiosamente i valori per stabilire lotti a prezzi inferiori, assegnabili senza gara.

Non sfugge la gravità di assumere (coscientemente) gare “pilotate”, con la creazione di veri e propri cartelli tra varie imprese edili, volti a “blindare” le aggiudicazioni di varie opere pubbliche mediante l’adozione di vari escamotage diretti a eludere le prescrizioni del Codice dei contratti pubblici: un inquinamento della scelta del contraente dagli accordi (interlocuzioni) tra i funzionari pubblici infedeli e imprenditori.

La perdita totale del prestigio della PA quando si acclara all’opinione pubblica che il sistema ha avuto origine presso l’Amministrazione, trovando il proprio dominus nel sindaco; sindaco dipendente dell’ufficio che gestiva i fondi poi utilizzati dal Comune: una commistione e ingerenza nella gestione delle procedure di appalto, una dolosa violazione dei doveri d’ufficio e gli obblighi discendenti dal contratto di pubblico impiego, ma anche con la consapevolezza di arrecare pregiudizi patrimoniali agli enti finanziatori dell’intervento, nonché alla concorrenza (assenza di competitività)[23].

Proiezione

L’attività di individuazione del contraente e l’esecuzione negoziale impone il rispetto di regole di trasparenza, nel senso che l’intero apparato di norme ha lo scopo di garantire da una parte, la concorrenza e il miglior offerente (la condotta incide sulla prestazione di qualità inferiore), dall’altra parte, il risultato voluto (la realizzazione del contenuto negoziale), senza alcuna mediazione o accordo con il privato (l’operatore economico) per l’adozione di atti amministrativi ed esecutivi diretti a strumentalizzare e piegare, dietro compenso, le funzioni pubbliche al servizio di quest’ultimo: una violazione cosciente del minimo etico, un danno all’immagine della PA (ex art. 2 e 97 Cost.): una rottura con il patto di fiducia riposto dai cittadini in coloro che la rappresentano (il prestigio delle Istituzioni pubbliche)[24].

L’omissione di controlli[25], l’alterazione delle procedure di gara, le false fatturazioni con prestazioni gonfiate, in cambio di un corrispettivo del mercimonio (o altre indebite utilità, anche sotto forma di costosi orologi o viaggi), segnano un tornaconto economico illecito, espressione di un comportamento delittuoso (cristallizzato in sede penale: il presupposto del danno d’immagine è costituito dall’irrevocabilità della pronuncia in sede penale)[26] con connessa proiezione negativa sulla PA di appartenenza, rendendo ex se operativa la clausola generale contenuta originariamente nell’impostazione dell’art. 2043 c.c., poi fatto lesivo incidente sui diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, ovvero l’immagine della persona giuridica: un danno non patrimoniale risarcibile come “danno-conseguenza”, discretivo nei confronti della PA e violazione delle regole di imparzialità: il risarcimento del danno all’immagine.

(pubblicato, lentepubblica.it, 8 aprile 2025)

[1] Il RUP, secondo il d.lgs. n. 36/2023, è responsabile del completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi (ex art. 15, comma 5): gli artt. 6, 7 e 8 dell’all. n. I.2 stabiliscono espressamente plurime funzioni proprie del RUP senza operare alcun rinvio o contenere alcuna riserva di competenza a favore dei dirigenti o al regime di competenze dell’ordinamento proprio della stazione appaltante. Ne deriva che l’inefficace attività di controllo e di direzione dell’esecuzione si traduce nella mancata valutazione dell’entità della variazione dell’esecuzione delle prestazioni ai fini della possibile disposizione di varianti in corso d’opera, con inevitabile responsabilità, Delibera ANAC n. 156 del 30 marzo 2022, Fascicolo n. 3981/2021, Affidamento dell’organizzazione e gestione del controllo e della vigilanza sanitaria dello stato di salute dei cani, dei gatti e degli altri animali da affezione di proprietà di … compresa la direzione sanitaria dei due canili comunali e l’assistenza medico veterinaria ordinaria e quella d’urgenza anche in regime di ricovero. Sulla solidarietà di responsabilità erariale tra RUP e Dirigente, vedi, Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 11 novembre 2024, n. 130.

[2] Con riferimento ai contratti stipulati dalla PA, non può farsi ricorso al diverso modello di perfezionamento del contratto, previsto dall’art. 1327 c.c., essendo richiesta la forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17, R.D. n. 2440/1924), Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12316, escludendo la conclusione di contratti per facta concludentia, ossia, mediante inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del privato; di converso, le deliberazioni/determinazioni eventualmente adottate dagli organi abilitati a formare la volontà dell’ente si configurano come atti interni, aventi una funzione meramente preparatoria della successiva manifestazione di volontà negoziale: manca il vincolo obbligatorio, Cass., sez. I, 17 gennaio 2013, n. 1167; sez. III, 5 settembre 2006, n. 19070; 8 gennaio 2005, n. 258. L’assenza del contratto esige che il rapporto obbligatorio non poteva che intercorrere, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura della prestazione o l’hanno validata in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ponendola illegittimamente a carico dell’Ente, Corte conti, sez. I centr., 5 dicembre 2019, n. 269; sez. giur. Calabria, 27 maggio 2019, n. 185. È noto che il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di un’obbligazione validamente sorta, Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2009, n. 8953; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 435; Cass., sez. I, 2 aprile 2009, n. 8044. Va, inoltre, dimostrata l’utilità per l’Amministrazione, Corte conti, sez. giur. Calabria, sentenza. n. 185/2019.

[3] Corte conti, sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 123.

[4] Integra il rapporto di servizio che costituisce il presupposto normativo dell’attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti dell’azione di responsabilità per danno erariale, essendo rilevante l’inserimento anche temporaneo nell’apparato organizzativo della PA, Cass. civ., SS.UU., ord. 16 luglio 2019, n. 19018, ciò che rileva è il pur temporaneo inserimento del soggetto in ragione dello svolgimento continuativo delle attività di direzione e controllo tecnico, del pubblico appalto nell’apparato organizzativo della PA, non già l’esistenza di un atto pubblico in base al quale il soggetto stesso sia stato investito di tali funzioni, cfr., Cass. civ., SS.UU., ord. 26 aprile 2017, n. 10231; n. 1032/2016; ord. 20 gennaio 2022, n. 1782.

[5] Corte conti, sez. I centr., 14 luglio 2021, n. 262.

[6] Corte conti, sez. giur. Sardegna, 2 aprile 2025, n. 60; idem Cass., SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 12108/2012, 1515/2016 e 19086/2020.

[7] Corte conti, sez. giur. Campania, 1° aprile 2025, n. 108.

[8] Cass. civ., SS.UU., sentenze nn. 2289/2008, 14825/2008 e 473/2015.

[9] Corte conti, sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 2 aprile 2025, n. 8; sez. II contr., sentenza n. 8/2017; sez. I contr., sentenza n. 378/2023.

[10] Corte conti, sez. giur. Emilia – Romagna 20 marzo 2025, n. 24.

[11] Corte conti, sez. giur. Campania, 15 maggio 2024, n. 274; Corte conti, sez. III centr., sentenza n. 479/2017.

[12] Cfr. Corte conti, sez. II centr., 13 febbraio 2017, n. 89 e 24 dicembre 2017, n. 508.

[13] Corte conti, sez. II centr., 17 marzo 2004, n. 88.

[14] In origine tutelabile con il rimedio risarcitorio, proponibile senza alcun limite particolare, né in riferimento al fatto generatore di responsabilità, né, tantomeno, con riguardo alla necessità di un preventivo accertamento del fatto in sede penale, Corte conti, sez. I centr., sentenza n. 209/1999. Per il danno all’immagine da condotta assenteistica fraudolenta, si rinvia Corte conti, sez. giur. Toscana, 18 marzo 2025, n. 27.

[15] Cfr. Corte conti, sez. giur. Lombardia, 18 marzo 2025, n. 36.

[16] La “notitia damni” può essere appresa anche dalla lettura delle cronache locali, potendo costituire solo il presupposto da cui prende avvio l’attività istruttoria del PM contabile, naturalmente destinata ad individuare tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, cfr. Corte conti, sez. II centr., sentenza n. 92/2020; sez. I centr., sentenza n. 353/2021; sez. giur. Sicilia, sentenza n. 289/2024.

[17] La quantificazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c., deve considerare i seguenti parametri: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all’entità dell’eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della PA; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale e all’interno della stessa Amministrazione, nonché al clamor fori, Corte conti, sez. giur. Lombardia, 2 settembre 2024, n. 148.

[18] Cfr. Corte cost., sentenza n. 172/2005.

[19] Vedi, LUCCA, Perdita del minimo etico: danno d’immagine da rapina, gruppodelfino.it, 28 marzo 2025.

[20] Cfr. Corte conti, sez. III centr., sentenza nn. 850/2011; 663/2014; 502/2015; sez. II centr., sentenze nn. 106 e 206/2011. Quando invece alle sentenze penali di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, vengono escluse dal novero delle sentenze penali idonee a costituire la condizione per l’azionabilità del danno da lesione dell’immagine, Corte conti, sez. III centr., sentenza n. 364/2013; sez. II centr., sentenza n. 199/2011; sez. I centr., sentenza n. 96/2018. Idem Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 1768/201.

[21] Da intendendosi per tutti i reati che abbiano pregiudicato l’immagine pubblica della PA, con la perseguibilità del danno all’immagine ogni qual volta la commissione di un reato commesso “a danno” dell’Amministrazione (accertato con sentenza di condanna passata in giudicato) abbia leso il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione stessa, Corte conti, sez. giur. Veneto, 19 marzo 2025, n. 75.

[22] Vedi, Corte conti, sez. III centr., sentenza n. 241/2019 e sez. II centr., sentenza n. 221/2023.

[23] Corte conti, sez. giur. Molise, 28 febbraio 2025, n. 10, nel caso di specie vi è stato il risarcimento del danno per la violazione delle regole della concorrenza, ed in sede penale è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

[24] La lesione dell’immagine della PA, determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà posta in essere mediante comportamenti illeciti aventi rilievo penale, può verificarsi anche senza alcuna eco mediatica dei medesimi, Corte conti, sez. II centr., sentenze n. 250/2019, n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; sez. I centr., sentenze n. 376/2023, n. 490/2021 e n. 283/2023.

[25] Tale onere di controllo corrisponde un equivalente generale potere di verifica che si pone quale garanzia del principio costituzionale della responsabilità per comportamenti, che informa l’attività amministrativa, Corte conti, sez. giur. Liguria, 3 aprile 2025, n. 31.

[26] Cfr. Corte cont, sez. giur. Abruzzo, 5 dicembre 2024, n. 135.