In generale, la responsabilità viene collegata ad un comportamento non conforme alle regole che conduce alla determinazione di un danno; nella responsabilità erariale la riprovevolezza aiuta a determinare la gravità della responsabilità e le eventuali sanzioni applicabili, dove la colpa (elemento soggettivo, il c.d. atteggiarsi, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso, il c.d. nesso causale) è da ritenersi grave (fonte dell’addebito)[1] quando la violazione dell’obbligo di diligenza risulti particolarmente marcata, con un discostamento molto evidente del comportamento dell’agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto richiede siano osservate[2].
Indici tipici di riconoscimento di tale grado della colpa sono stati ritenuti la previsione dell’evento dannoso, più in generale la sua prevedibilità, ovvero il superamento apprezzabile dei limiti di comportamento dell’uomo medio, o anche il notevole superamento di detti limiti, per chi riveste una figura professionale alla quale vanno richieste particolari doti di diligenza (un rapporto tra competenza e responsabilità, correlata alla posizione ricoperta), prudenza e perizia[3].
Caso
La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza n. 59 del 17 febbraio 2025 (relatore Musumeci), interviene condannando (responsabilità amministrativa) un dipendente di un Comune (responsabile dell’UTC) in relazione ad un debito fuori bilancio a copertura del pagamento di (supplementi) premi di un’assicurazione a copertura dell’esecuzione di lavori terminati (garanzia a copertura di un finanziamento, con beneficiario l’Ente finanziatore): un pagamento del tutto superfluo.
In termini diversi, si continuava a mantenere una polizza fideiussoria stipulata a garanzia di lavori conclusi: pagamento a carico della PA, a seguito del rigetto di un decreto ingiuntivo (le cui spese hanno aggravato il danno, aspetto di soccombenza già rappresentato dal legale, ex ante), dovuto all’omissione del Responsabile dell’Ufficio di inviare alla compagnia la documentazione grazie a cui liberare l’Ente locale dall’obbligazione di garanzia (invio avvenuto al broker, anziché alla compagnia: un errore scusabile secondo il convenuto).
Merito
La sentenza dimostra che il pagamento (il danno) poteva essere evitato, al di là della durata del premio, usando l’ordinaria diligenza, rispetto alla comprovata totale trascuratezza del convenuto, il quale poteva evitare il pagamento dalla semplice lettura della garanzia: in questo processo cognitivo di comprensione della polizza e delle relative condizioni contrattuali, avrebbe compreso che il rapporto negoziale doveva essere diretto con la compagnia assicurativa, fatto percepibile nell’immediatezza dalla circostanza che nel documento negoziale non figurava il nominativo del broker.
Le giustificazioni risultano del tutto vane, se non appalesare ulteriormente la colpevolezza.
Inoltre, la colpa grave viene dimostrata dal mancato pagamento di tutti quanti i pregressi supplementi di premio, pagamenti che potevano essere evitati dal momento di collaudo dei lavori.
Osservazioni
La sentenza nella sua linearità dimostra l’esigenza di osservare i canoni minimi di diligenza, assicurandosi di aver compreso il contenuto del contratto di assicurazione (la polizza fideiussoria): con una adeguata lettura, condotta esigibile da chi ricopre un ruolo apicale di Responsabile di un Ufficio, avrebbe evitato la soccombenza, ossia il pagamento delle clausole negoziali afferenti al premio.
Il titolare della competenza (del centro di responsabilità), rivestendo un ruolo di comando possiede ex se una responsabilità di risultato, responsabilità che include la professionalità necessaria per ricoprire la posizione all’interno dell’organizzazione.
La diligenza (minima) impone di avere cura non solo di realizzare i lavori nei termini stabiliti nei documenti di progetto (dall’avvio della procedura di individuazione del contraente alla esecuzione/collaudo) ma di svincolare la garanzia (garanzie provvisorie a corredo dell’offerta ed alle garanzie definitive), sia dell’aggiudicatario (che non paga indebitamente i premi) che dell’Ente erogatore del finanziamento (o contributo).
Si tratta, in definitiva, di prestazioni doverose non ritraibili, la cui omissione (colpa grave) può generare (e genera) danno[4], da ricomprendere l’obbligo di verificare puntualmente che la garanzia sia effettivamente valida ed escutibile (aspetto che può essere inserito già nel contratto di affidamento dei lavori, nel quale il rappresentante della PA dichiara espressamente di aver visionato e ritenuta operante la garanzia; attività istruttoria propedeutica alla sottoscrizione)[5], nel senso che, qualora si presenta un inadempimento agli obblighi del contratto, la fideiussione va escussa tempestivamente, senza marginalità o inerzie o sottraendosi dal dovuto, a tutela degli interessi della Amministrazione[6].
[1] Invero, la colpa grave non va ricondotta alla semplice violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso, dimostrando, nel concreto, l’assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti (accertamento che va compiuto alla stregua dell’art. 1176 c.c.), meglio definita nella inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, associata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento (una prospettazione inevitabile), dunque, una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio, cfr. Corte conti, SS.RR., 7 gennaio 1998, n. 1/A.
[2] Cfr. Corte conti, sez. giur. Umbria, 12 aprile 2023, n. 28.
[3] Corte conti, sez. giur. Lazio, 30 aprile 2024, n. 183.
[4] Vedi, LUCCA, Responsabilità omissive del RUP e danno erariale da perdita di finanziamento, Lexitalia.it, n. 7, 2 luglio 2024, a commento della sentenza n. 86 del 20 giugno 2024, della sez. giur. Veneto, Corte dei conti, sulla responsabilità erariale di un funzionario pubblico nella gestione ed esecuzione di un lavoro di manutenzione del patrimonio comunale: un danno cagionato dall’inosservanza della disciplina sulla contabilizzazione dell’intervento e sul suo stato di avanzamento: la rendicontazione, con la perdita del contributo.
[5] Cfr. ANAC delibera n. 606 del 19 dicembre 2023, Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36.
[6] Cfr. Corte conti, sez. I Appello, 29 gennaio 2025, n. 9, Corte conti, sez. giur. Lombardia, 12 dicembre 2022, n. 273.