Brevi appunti. Durante la vacanza della Sede Apostolica si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una “generale”, cioè dell’intero Collegio, fino all’inizio della elezione e l’altra “particolare”. Inoltre, secondo quando previsto dall’art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus, alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall’esercizio del loro ufficio, fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice. Conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae potestatis il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.