Il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza 2 aprile 2019, n. 209, interviene per confermare i diritti del consigliere comunale a fronte (si ipotizza solo) del venire meno delle proprie prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico.
Il caso vede dei consiglieri comunali di minoranza che impugnano alcune deliberazioni di natura finanziaria che garantiscono la funzionalità e la tenuta dell’Ente (ex artt. 175, comma 5 e 8, 193 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL):
- delibera di Consiglio Comunale, relativa all’assestamento generale del bilancio di esercizio;
- delibera della Giunta Municipale, con la quale fu approvata una variazione urgente al bilancio dell’ente, e la successiva deliberazione dell’organo consiliare di ratifica.
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Il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza 2 aprile 2019, n. 209, interviene per confermare i diritti del consigliere comunale a fronte (si ipotizza solo) del venire meno delle proprie prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico.
Il caso vede dei consiglieri comunali di minoranza che impugnano alcune deliberazioni di natura finanziaria che garantiscono la funzionalità e la tenuta dell’Ente (ex artt. 175, comma 5 e 8, 193 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL):
- delibera di Consiglio Comunale, relativa all’assestamento generale del bilancio di esercizio;
- delibera della Giunta Municipale, con la quale fu approvata una variazione urgente al bilancio dell’ente, e la successiva deliberazione dell’organo consiliare di ratifica.
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