Le Sezioni Unite Civ. della Corte Cassazione, con la sentenza n. 4132 del 12 febbraio 2019, intervengono per delineare la responsabilità degli amministratori pubblici sulle società partecipate (società in house), ovvero, quando il socio pubblico ha colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione[1].
È noto che le Amministrazioni pubbliche, in quanto dotate di generale capacità negoziale, come previsto dall’art. 1, comma 1 bis della Legge n. 241/1990, al fine di provvedere alla fornitura dei servizi ad esse facenti capo, possono adottare diverse ed alternative modalità di erogazione:
- l’erogazione diretta;
- l’in house providing[2];
- il contracting out, ovvero il ricorso al mercato attraverso l’esternalizzazione dell’esercizio delle funzioni, mediante il suo affidamento ad un operatore economico privato.
Continua a leggere→
Le Sezioni Unite Civ. della Corte Cassazione, con la sentenza n. 4132 del 12 febbraio 2019, intervengono per delineare la responsabilità degli amministratori pubblici sulle società partecipate (società in house), ovvero, quando il socio pubblico ha colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione[1].
È noto che le Amministrazioni pubbliche, in quanto dotate di generale capacità negoziale, come previsto dall’art. 1, comma 1 bis della Legge n. 241/1990, al fine di provvedere alla fornitura dei servizi ad esse facenti capo, possono adottare diverse ed alternative modalità di erogazione:
- l’erogazione diretta;
- l’in house providing[2];
- il contracting out, ovvero il ricorso al mercato attraverso l’esternalizzazione dell’esercizio delle funzioni, mediante il suo affidamento ad un operatore economico privato.
Continua a leggere→