La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con sentenza 8 giugno 2020, n. 1006, interviene per distinguere le attività istituzionali di una fondazione dalle attività imprenditoriali che esigono regole concorrenziali negli affidamenti, escludendo un partenariato pubblico – privato.
La fondazione, inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, può sottoscrivere accordi senza applicare il Codice dei contratti pubblici (ex art. 5, commi 4 e seguenti del cit. Codice).
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La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con sentenza 8 giugno 2020, n. 1006, interviene per distinguere le attività istituzionali di una fondazione dalle attività imprenditoriali che esigono regole concorrenziali negli affidamenti, escludendo un partenariato pubblico – privato.
La fondazione, inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, può sottoscrivere accordi senza applicare il Codice dei contratti pubblici (ex art. 5, commi 4 e seguenti del cit. Codice).
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