La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 6 maggio 2020, n. 2863 (Pres. ff. ed Est. Franconiero) delinea i confini del conflitto di interessi del personale della stazione appaltante nei limiti delineati del comma 2 dall’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016: va provato.
La norma di riferimento dichiara la presenza del conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi[1]:
PRIMO PROFILO (la condotta azionata o azionabile):
- interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;
- oppure (alternativamente) può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato[2].
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La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 6 maggio 2020, n. 2863 (Pres. ff. ed Est. Franconiero) delinea i confini del conflitto di interessi del personale della stazione appaltante nei limiti delineati del comma 2 dall’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016: va provato.
La norma di riferimento dichiara la presenza del conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi[1]:
PRIMO PROFILO (la condotta azionata o azionabile):
- interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;
- oppure (alternativamente) può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato[2].
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