«Libero Pensatore» (sempre)

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).

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La competenza degli organi comunali nell’approvazione della progettazione (di fattibilità)

La competenza degli organi comunali nell’approvazione della progettazione (di fattibilità)

In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).

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In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Acquisizione di area industriale da un fallimento

Acquisizione di area industriale da un fallimento

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 10 giugno 2024, n. 1358, conferma il diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, per tutti modello FOIA) nei confronti di un soggetto privato per l’attività di interesse pubblico (farmacia, quale attività d’impresa che consiste nella vendita di medicinali immessi in commercio, artt. 119 ss., r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), soggetto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2 bis, comma 3, del decreto Trasparenza.

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Modello FOIA e accesso ai test molecolari

Modello FOIA e accesso ai test molecolari

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 10 giugno 2024, n. 1358, conferma il diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, per tutti modello FOIA) nei confronti di un soggetto privato per l’attività di interesse pubblico (farmacia, quale attività d’impresa che consiste nella vendita di medicinali immessi in commercio, artt. 119 ss., r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), soggetto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2 bis, comma 3, del decreto Trasparenza.

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