Con una prima visuale, si può affermare che un “contratto attivo”, può ritenersi escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), come ad esempio la vendita di bene del patrimonio comunale disponibile[1], pur tuttavia il comma 5 dell’art. 13 del più volte riscritto del cit. Codice (non ultimo il correttivo, ex decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), quando l’affidamento offre «opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» (vedi, titolazione, art. 1. Principio del risultato, art. 2. Principio della fiducia, art. 3. Principio dell’accesso al mercato).
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Con una prima visuale, si può affermare che un “contratto attivo”, può ritenersi escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), come ad esempio la vendita di bene del patrimonio comunale disponibile[1], pur tuttavia il comma 5 dell’art. 13 del più volte riscritto del cit. Codice (non ultimo il correttivo, ex decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), quando l’affidamento offre «opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» (vedi, titolazione, art. 1. Principio del risultato, art. 2. Principio della fiducia, art. 3. Principio dell’accesso al mercato).
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