La disputa
La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 1312, interviene nell’inquadrare giuridicamente le modalità di gestione di uno stadio comunale[1]: concessione di servizi[2], con le conseguenze relative ai rapporti tra gestore e Amministrazione, ma soprattutto nella fase ex ante dell’affidamento in concessione, governata da ampi margini di discrezionalità da parte della PA sull’an.
Al lume di ciò, l’indizione della gara rientra nell’esercizio del potere amministrativo, anche qualora venga dichiarato l’interesse pubblico della proposta progettuale[3].
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