La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.
La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.
La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.
La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.
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