«Libero Pensatore» (sempre)
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas

Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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Con una prima visuale, si può affermare che un “contratto attivo”, può ritenersi escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), come ad esempio la vendita di bene del patrimonio comunale disponibile[1], pur tuttavia il comma 5 dell’art. 13 del più volte riscritto del cit. Codice (non ultimo il correttivo, ex decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), quando l’affidamento offre «opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» (vedi, titolazione, art. 1. Principio del risultato, art. 2. Principio della fiducia, art. 3. Principio dell’accesso al mercato).

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Il principio della gara

Il principio della gara

Con una prima visuale, si può affermare che un “contratto attivo”, può ritenersi escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016; ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), come ad esempio la vendita di bene del patrimonio comunale disponibile[1], pur tuttavia il comma 5 dell’art. 13 del più volte riscritto del cit. Codice (non ultimo il correttivo, ex decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), quando l’affidamento offre «opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» (vedi, titolazione, art. 1. Principio del risultato, art. 2. Principio della fiducia, art. 3. Principio dell’accesso al mercato).

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La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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La sez. VII del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 agosto 2024, n. 7220, interviene per chiarire le potestà della PA sui beni del patrimonio indisponibile dati in concessione (ex alloggio di servizio, ma l’esempio può estendersi a qualsiasi compendio di beni)[1] ad un privato (fondazione), dove prevale la manifestazione del consenso espresso, non potendo desumere la volontà (della PA) per implicito, e neppure pretendere un affidamento diretto protratto (in eterno, secondo la formula dell’Antico Testamento, «di generazione in generazione»)[2].

Pare giusto, rammentare – a margine – che, in caso di rinnovo, ossia nell’esercizio di un potere provvedimentale, la legittimità si rapporta con la regola tempus regit actum, che governa l’adozione dei provvedimenti amministrativi e che esclude l’ipotizzabilità di un’illegittimità postuma di questi[3].

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Concessione – assegnazione – rinnovo di un bene pubblico del patrimonio indisponibile

Concessione – assegnazione – rinnovo di un bene pubblico del patrimonio indisponibile

La sez. VII del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 agosto 2024, n. 7220, interviene per chiarire le potestà della PA sui beni del patrimonio indisponibile dati in concessione (ex alloggio di servizio, ma l’esempio può estendersi a qualsiasi compendio di beni)[1] ad un privato (fondazione), dove prevale la manifestazione del consenso espresso, non potendo desumere la volontà (della PA) per implicito, e neppure pretendere un affidamento diretto protratto (in eterno, secondo la formula dell’Antico Testamento, «di generazione in generazione»)[2].

Pare giusto, rammentare – a margine – che, in caso di rinnovo, ossia nell’esercizio di un potere provvedimentale, la legittimità si rapporta con la regola tempus regit actum, che governa l’adozione dei provvedimenti amministrativi e che esclude l’ipotizzabilità di un’illegittimità postuma di questi[3].

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Il primo comma dell’art. 5, Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, del d.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, postula nella sua vividezza che «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento», esprimendo un concetto di natura estesa che grava su ogni procedimento amministrativo dove «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1, Principi generali dell’attività amministrativa, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La diligenza dell’operatore economico

La diligenza dell’operatore economico

Il primo comma dell’art. 5, Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, del d.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, postula nella sua vividezza che «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento», esprimendo un concetto di natura estesa che grava su ogni procedimento amministrativo dove «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1, Principi generali dell’attività amministrativa, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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