Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.
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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.
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