«Libero Pensatore» (sempre)

SOMMARIO: 1. Inquadramento. 2. Tutela esecutiva. 3. I cimiteri. 4. Il fatto. 5. I riferimenti normativi. 6. Cappelle private o gentilizie. 7. Merito.

  1. Inquadramento

In via generale, le concessioni cimiteriali disciplinano l’utilizzo di un bene demaniale e soggiacciono a regole prestabilite dal fondatore sulla possibilità di tumulazione delle salme, ripartendosi tra una durata perpetua e una durata limitata nel tempo [1], dovendo le parti (privato e PA) comportarsi secondo buona fede e correttezza [2], senza operare al di fuori delle condizioni previste nell’atto concessorio.

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Uso improprio delle concessioni cimiteriali

Uso improprio delle concessioni cimiteriali

SOMMARIO: 1. Inquadramento. 2. Tutela esecutiva. 3. I cimiteri. 4. Il fatto. 5. I riferimenti normativi. 6. Cappelle private o gentilizie. 7. Merito.

  1. Inquadramento

In via generale, le concessioni cimiteriali disciplinano l’utilizzo di un bene demaniale e soggiacciono a regole prestabilite dal fondatore sulla possibilità di tumulazione delle salme, ripartendosi tra una durata perpetua e una durata limitata nel tempo [1], dovendo le parti (privato e PA) comportarsi secondo buona fede e correttezza [2], senza operare al di fuori delle condizioni previste nell’atto concessorio.

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L’Amministrazione civica in presenza di un’occupazione abusiva di un proprio bene può ricorrere alla tutela esecutoria, ordinando al soggetto responsabile di liberare il bene o di rimuovere l’eventuale ostacolo (opera abusiva)[1], portando ad esecuzione l’ordine in presenza dell’inerzia del soggetto obbligato, questo sul presupposto indelebile della titolarità del bene.

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Rimozione illegittima di una recinzione e tutela della proprietà

Rimozione illegittima di una recinzione e tutela della proprietà

L’Amministrazione civica in presenza di un’occupazione abusiva di un proprio bene può ricorrere alla tutela esecutoria, ordinando al soggetto responsabile di liberare il bene o di rimuovere l’eventuale ostacolo (opera abusiva)[1], portando ad esecuzione l’ordine in presenza dell’inerzia del soggetto obbligato, questo sul presupposto indelebile della titolarità del bene.

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In generale nei rapporti con la PA, può accadere che si ometta di rendere una dichiarazione a fronte di un obbligo imperativo di presentare, in funzione di un dovere di collaborazione (ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990), tutta una serie di informazioni relative all’affidabilità del soggetto, ad es. c.d. moralità professionale, con lo scopo di individuare un contraente fedele.

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Anomalie dichiarative in sede di condono

Anomalie dichiarative in sede di condono

In generale nei rapporti con la PA, può accadere che si ometta di rendere una dichiarazione a fronte di un obbligo imperativo di presentare, in funzione di un dovere di collaborazione (ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990), tutta una serie di informazioni relative all’affidabilità del soggetto, ad es. c.d. moralità professionale, con lo scopo di individuare un contraente fedele.

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La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Assistiamo con una certa frequenza ad aggressioni all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico picchiato, davanti agli studenti, per un parcheggio[1], ad un insegnante aggredito dal padre di uno studente[2], rendendo sempre più animata la cronaca da fatti che non si vorrebbe sentire.

Incipit: ogni ambiente di lavoro presenta dei rischi, tuttavia, a volte, evitabili.

Le responsabilità del datore di lavoro

Senza andare oltre, la Corte d’Appello di Venezia, sez. Lav., con la sentenza del 19 ottobre 2023 (RG 370/2020) analizza un caso di violenza da parte di un minore (alunno) verso l’insegnante, condannando l’istituzione scolastica di inerzia nell’aver omesso di intervenire con adeguato supporto alle richieste di un sostegno per assistere quelle situazioni di “disagio” («i testi escussi in primo grado hanno riferito di essere stati loro stessi colpiti con pugni e calci dal ragazzo il quale aveva avuto comportamenti similari anche con compagni di scuola») che esigono la dovuta attenzione: messa in atto di programmi/azioni, utili strumenti di prevenzione da una parte, di ausilio dell’alunno, dall’altra parte, quale risposta al rischio di infortunio da parte degli insegnanti e alunni.

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La tutela della classe insegnante

La tutela della classe insegnante

Assistiamo con una certa frequenza ad aggressioni all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico picchiato, davanti agli studenti, per un parcheggio[1], ad un insegnante aggredito dal padre di uno studente[2], rendendo sempre più animata la cronaca da fatti che non si vorrebbe sentire.

Incipit: ogni ambiente di lavoro presenta dei rischi, tuttavia, a volte, evitabili.

Le responsabilità del datore di lavoro

Senza andare oltre, la Corte d’Appello di Venezia, sez. Lav., con la sentenza del 19 ottobre 2023 (RG 370/2020) analizza un caso di violenza da parte di un minore (alunno) verso l’insegnante, condannando l’istituzione scolastica di inerzia nell’aver omesso di intervenire con adeguato supporto alle richieste di un sostegno per assistere quelle situazioni di “disagio” («i testi escussi in primo grado hanno riferito di essere stati loro stessi colpiti con pugni e calci dal ragazzo il quale aveva avuto comportamenti similari anche con compagni di scuola») che esigono la dovuta attenzione: messa in atto di programmi/azioni, utili strumenti di prevenzione da una parte, di ausilio dell’alunno, dall’altra parte, quale risposta al rischio di infortunio da parte degli insegnanti e alunni.

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