«Libero Pensatore» (sempre)

L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Possibilità di non aggiudicare una gara

Possibilità di non aggiudicare una gara

L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’illecita cura dei morti

L’illecita cura dei morti

Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’eccesso improprio di permessi e altri reati

L’eccesso improprio di permessi e altri reati

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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