«Libero Pensatore» (sempre)

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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Iscrizione albo professionale nella P.A.

Iscrizione albo professionale nella P.A.

La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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