«Libero Pensatore» (sempre)

La legge 23 giugno 1927, n. 1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, prevede all’art. 1 che «Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione».

La norma contempla l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. n. 1158 del 1923.

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La denominazione delle vie

La denominazione delle vie

La legge 23 giugno 1927, n. 1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, prevede all’art. 1 che «Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione».

La norma contempla l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. n. 1158 del 1923.

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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Abuso del diritto e mancata collaborazione

Abuso del diritto e mancata collaborazione

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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