«Libero Pensatore» (sempre)

La legge 23 giugno 1927, n. 1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, prevede all’art. 1 che «Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione».

La norma contempla l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. n. 1158 del 1923.

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La denominazione delle vie

La denominazione delle vie

La legge 23 giugno 1927, n. 1188, Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, prevede all’art. 1 che «Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione».

La norma contempla l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. n. 1158 del 1923.

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La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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Richieste dolosamente improprie e danno erariale

Richieste dolosamente improprie e danno erariale

La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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