«Libero Pensatore» (sempre)

Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Possibilità di non aggiudicare una gara

Possibilità di non aggiudicare una gara

L’Amministrazione nella scelta del contraente può decidere di non individuare la parte negoziale qualora ritenga non sufficientemente acquisita una valida offerta[1], dovendo esplicitare tale condizione – ai fini della legittimità della sua condotta – con una specifica clausola della lex specialis[2].

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Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’illecita cura dei morti

L’illecita cura dei morti

Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, individua la procedura di affidamento del project financing o finanza di progetto, dove un promotore (operatore economico proponente) presenta alla PA «proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi», corredata da «un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione»[1].

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Il rischio operativo presente nella finanza di progetto

Il rischio operativo presente nella finanza di progetto

L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, individua la procedura di affidamento del project financing o finanza di progetto, dove un promotore (operatore economico proponente) presenta alla PA «proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi», corredata da «un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione»[1].

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In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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