«Libero Pensatore» (sempre)

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

Continua a leggere

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

Continua a leggere

È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

Continua a leggere

Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

Continua a leggere

L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

Continua a leggere

Diritto di accesso dei comitati e delle associazioni (portatori di interessi diffusi)

L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

Continua a leggere