«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’eccesso improprio di permessi e altri reati

L’eccesso improprio di permessi e altri reati

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 aprile 2024, n. 342, interviene sulla formazione del silenzio inadempimento e sulle relazioni tra obbligo di provvedere e facoltà di provvedere, precisando le dovute posizioni rispetto al termine di pronunciarsi a seguito di una segnalazione di inquinamento acustico – ambientale: l’omissione un solare inadempimento.

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La formazione del silenzio inadempimento sulle segnalazioni di inquinamento acustico/ambientale

La formazione del silenzio inadempimento sulle segnalazioni di inquinamento acustico/ambientale

La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 aprile 2024, n. 342, interviene sulla formazione del silenzio inadempimento e sulle relazioni tra obbligo di provvedere e facoltà di provvedere, precisando le dovute posizioni rispetto al termine di pronunciarsi a seguito di una segnalazione di inquinamento acustico – ambientale: l’omissione un solare inadempimento.

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La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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