«Libero Pensatore» (sempre)

La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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La “trasparenza” dell’attività della pubblica amministrazione costituisce un principio immanente nell’ordinamento giuridico, è inserita (sotto il profilo legislativo) tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i “diritti sociali e civili” che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale, viene intesa come accessibilità totale (on line) ad una serie di informazioni relative all’organizzazione gestionale e delle risorse pubbliche, rappresenta una manifestazione di compiuta “pubblicità” in tema di appalti pubblici, il tutto allo scopo di favorire un diffuso controllo da parte dei cittadini e contrastare il fenomeno della “corruzione”.

 Si potrebbe affermare (nella contrattualistica pubblica) che il perseguimento dell’interesse pubblico (ex art.97 Cost.) non può avvenire se non attraverso procedure rispettose della “trasparenza”, in grado di garantire la “par condicio” e la “concorrenza”, profili sostanziali coincidenti con il concetto comunitario di “pubblicità” e “apertura al mercato”, in evidente distonia con procedure negoziate e dirette (ex trattativa privata), incapaci di accertare una reale ed effettiva “comparazione” tra più offerenti.

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La scelta del contraente deve avvenire con procedure trasparenti

La “trasparenza” dell’attività della pubblica amministrazione costituisce un principio immanente nell’ordinamento giuridico, è inserita (sotto il profilo legislativo) tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i “diritti sociali e civili” che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale, viene intesa come accessibilità totale (on line) ad una serie di informazioni relative all’organizzazione gestionale e delle risorse pubbliche, rappresenta una manifestazione di compiuta “pubblicità” in tema di appalti pubblici, il tutto allo scopo di favorire un diffuso controllo da parte dei cittadini e contrastare il fenomeno della “corruzione”.

 Si potrebbe affermare (nella contrattualistica pubblica) che il perseguimento dell’interesse pubblico (ex art.97 Cost.) non può avvenire se non attraverso procedure rispettose della “trasparenza”, in grado di garantire la “par condicio” e la “concorrenza”, profili sostanziali coincidenti con il concetto comunitario di “pubblicità” e “apertura al mercato”, in evidente distonia con procedure negoziate e dirette (ex trattativa privata), incapaci di accertare una reale ed effettiva “comparazione” tra più offerenti.

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