«Libero Pensatore» (sempre)

In via generale, quando siamo in presenza di un appalto/servizio/fornitura a tutela della prestazione da parte dell’obbligato (operatore economico) è indispensabile acquisire una garanzia, la cui funzione (bancaria o assicurativa) è proprio quella di tenere indenne il creditore (PA) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e, dunque, di risarcire il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro certa e predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole, oppure no).

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L’obbligo di escutere la garanzia

L’obbligo di escutere la garanzia

In via generale, quando siamo in presenza di un appalto/servizio/fornitura a tutela della prestazione da parte dell’obbligato (operatore economico) è indispensabile acquisire una garanzia, la cui funzione (bancaria o assicurativa) è proprio quella di tenere indenne il creditore (PA) dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e, dunque, di risarcire il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro certa e predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole, oppure no).

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Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’illecita cura dei morti

L’illecita cura dei morti

Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’eccesso improprio di permessi e altri reati

L’eccesso improprio di permessi e altri reati

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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