«Libero Pensatore» (sempre)

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Profili attinenti alla classificazione di una strada

Profili attinenti alla classificazione di una strada

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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In prima approssimazione, con riferimento alla determinazione della titolarità di una strada, ossia sia essa privata o pubblica, si deve osservare che l’iscrizione della stessa (strada) nell’elenco formato dalla PA delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva ma dichiarativa, risolvendosi in una mera presunzione “iuris tantum” di uso collettivo (ossia, pubblico), superabile dal privato titolare con la prova dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (qualificando la strada come privata o vicinale).

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Le strade pubbliche

Le strade pubbliche

In prima approssimazione, con riferimento alla determinazione della titolarità di una strada, ossia sia essa privata o pubblica, si deve osservare che l’iscrizione della stessa (strada) nell’elenco formato dalla PA delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva ma dichiarativa, risolvendosi in una mera presunzione “iuris tantum” di uso collettivo (ossia, pubblico), superabile dal privato titolare con la prova dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (qualificando la strada come privata o vicinale).

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L’Amministrazione civica in presenza di un’occupazione abusiva di un proprio bene può ricorrere alla tutela esecutoria, ordinando al soggetto responsabile di liberare il bene o di rimuovere l’eventuale ostacolo (opera abusiva)[1], portando ad esecuzione l’ordine in presenza dell’inerzia del soggetto obbligato, questo sul presupposto indelebile della titolarità del bene.

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Rimozione illegittima di una recinzione e tutela della proprietà

Rimozione illegittima di una recinzione e tutela della proprietà

L’Amministrazione civica in presenza di un’occupazione abusiva di un proprio bene può ricorrere alla tutela esecutoria, ordinando al soggetto responsabile di liberare il bene o di rimuovere l’eventuale ostacolo (opera abusiva)[1], portando ad esecuzione l’ordine in presenza dell’inerzia del soggetto obbligato, questo sul presupposto indelebile della titolarità del bene.

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