La trasparenza amministrativa del modello FOIA (ex art. 5, Accesso civico a dati e documenti, del d.l.gs n. 33/2013, accesso civico, primo comma, e generalizzato, secondo comma), l’accesso partecipativo al procedimento e documentale (ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990) esprimono dei valori di buona amministrazione e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) a presidio dei principi di legalità.
È noto, a tal proposito, che l’“accesso civico generalizzato” (ulteriore rispetto agli obblighi di pubblicazione dell’accesso civico semplice) è stato introdotto nel nostro Ordinamento Nazionale, giusta delega di cui alla legge n. 124/2015, dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che ha novellato l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza), osservando che nonostante alcuni punti di contatto di tipo “testuale”, l’accesso civico generalizzato si pone su un piano diverso rispetto all’accesso documentale (di cui alla legge n. 241 del 1990), che rimane caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendono conoscere, derivante proprio dalla titolarità in capo al soggetto richiedente di una posizione giuridica qualificata tutelata dall’ordinamento.
La ratio che ha ispirato, l’estensione dell’accesso civico alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, consiste nel far assurgere la “trasparenza” a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della res publica, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione[1].
In una nozione internazionale di accountability attraverso il processo conoscitivo, assolvendo ai principi dell’art. 21 Cost., vi è la possibilità di conoscere in che misura vengono esercitati i pubblici poteri (ex art. 5 del d.l.gs. n. 33/2013), poteri che devono essere praticati secondo regole predeterminate ad uno scopo predefinito, che è quello di perseguire (un obbligo vincolato) l’interesse pubblico a beneficio del bene comune (la c.d. finalizzazione ex lege), consentendo ai consociati (i cittadini) di comprendere (anche, attraverso la pubblicazione/diffusione – un obbligo imposto – sui siti istituzionali, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, i documenti, i dati e le informazioni) le ragioni e gli effetti della decisione pubblica (la motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/1990), in una prospettiva di valutazione sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla efficiente organizzazione della struttura amministrativa ed a garanzia delle proprie posizioni giuridiche incise dai provvedimenti.
L’accesso ai documenti amministrativi nello scenario attuale viene regolamentato da tre sistemi generali, ognuno caratterizzato da propri limiti e presupposti (che vedremo in seguito):
- il tradizionale accesso documentale (ex 22 ss. della legge. n. 241/1990), che consente ai (soli) soggetti portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata» di accedere ai dati incorporati in supporti documentali formati o, comunque, detenuti da soggetti pubblici;
- l’accesso civico semplice, concesso a «chiunque» per ottenere «documenti, informazioni o dati» di cui sia stata omessa la pubblicazione normativamente imposta (ex 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013);
- l’accesso civico generalizzato, concesso «senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva» e, perciò, senza necessità di apposita “motivazione” giustificativa in relazione a «dati, informazioni o documenti» ancorché non assoggettati all’obbligo di pubblicazione (ex 5, comma 2 d.lgs. n. 33/2013).
Va aggiunto, per chiarezza espositiva, che l’Amministrazione non possa legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa (c.d. attività istruttoria), anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.
(ESTRATTO, Ultimi approdi giurisprudenziali sull’accesso agli atti: tra esigenze di trasparenza ed eccessi, La gazzetta degli enti locali, 19 ottobre 2021)
[1] Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546.